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Approvato il decreto terremoto 2018: in arrivo sanatorie, proroghe e semplificazioni

La Camera il 19 luglio ha approvato il decreto terremoto 2018, riguardante la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma nel 2016. In arrivo tante novità.

E’ stato approvato nella seduta del 19 luglio il testo definitivo della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 55/2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016.

Il testo della legge è stato approvato senza apportare ulteriori modifiche a quello che aveva già approvato il Senato lo scorso 28 giugno, si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La prima, e più importante, misura contenuta nella legge è la proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza, vengono stanziati a tal fine ulteriori 300 milioni di euro.Lo stato di emergenza inoltre potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un ulteriore periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.

Il testo oltre ad una serie di proroghe di tributi e adempimenti prevede una “sanatoria” per alcune tipologie di interventi di ricostruzione (deroghe sulle distanze, possibilità di ricostruire ruderi pre-sisma…).

Analizziamo ora le misure nel dettaglio.

Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Prorogato il termine per la ripresa della riscossione dei tributi per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, al 16 gennaio 2019, aumentando, altresì, il  numero delle rate mensili (sessanta) per l’eventuale rateizzazione. Sono disciplinate le conseguenze dell’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento. E’ prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019.

Aree attrezzate per finalità turistiche

Possono essere messe a disposizione, da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. Le suddette aree sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza.

Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

L’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione e o di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati siano concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.  La norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio. La modifica approvata include anche l’adeguamento energetico e antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Indennità di occupazione di suolo pubblico

L’articolo modifica le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, in particolare, nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo vengono inserite anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione ( con specifico riferimento alla Tosap ed al Cosap).

Interventi di immediata esecuzione e differimento di termini

La norma consente l’effettuazione di interventi di immediato ripristino dell’agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari. Sono altresì prorogati i termini in materia di interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede Aedes al 31 dicembre 2018.

Revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A.

E’ introdotto l’aumento da 150.000 euro a 258.000 euro dell’importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l’attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi. La norma, che modifica il comma 5 dell’articolo 8 del D.L. 189/2016, deroga alla disciplina sui contratti pubblici, che prevede in via generale che l’attestazione venga rilasciata per lavori di importo superiore a 150.000 euro.

Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative

Il nuovo comma 1 dell’art. 8-bis del D.L. 189/2016, conseguente alla riscrittura operata dall’articolo in esame, fa rientrare nell’attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001) le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili. Rispetto al testo vigente viene precisato che le nuove installazioni devono essere utilizzate in luogo delle soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile.
Rispetto al testo vigente viene altresì precisato che sono fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico.

La norma richiede infatti che le predette opere o manufatti o strutture:

  • siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee
  • siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile

Il nuovo testo precisa che per questi interventi la comunicazione di inizio lavori non è più necessaria.

Disposizioni in materia di ruderi e collabenti

L’articolo 08 interviene sulla disciplina che regola l’inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti  ( si tratta di ruderi già esistenti prima del sisma del 2016) , sopprimendo il riferimento alla mancanza di un allaccio alle reti di pubblici servizi. Prevede, altresì, la non applicazione di tale disciplina agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale.

Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi

La legge prevede l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (c.d. screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino.

Si stabilisce che l’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal comune che rilascia tali titoli anziché dall’ufficio speciale per la ricostruzione.

Deroghe alle distanze dal confine stradale

E’ consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, anche all’interno della fascia di rispetto stradale, a condizione di non pregiudicare la sicurezza stradale.

Differimento dei termini di sospensione dal pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia

E’ prevista la sospensione dei relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del dpr 445/2000.

Sospensione canone RAI

Per i territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, è stata prevista la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione,  senza applicazione di sanzioni e interessi, dal 1° gennaio 2021. Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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