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Cassazione Penale, Sentenza n. 45919: il datore di lavoro deve obbligatoriamente procedere alla valutazione del rischio rumore nell’ambiente di lavoro

RumoriIl datore di lavoro deve obbligatoriamente procedere alla valutazione del rischio rumore nell’ambiente di lavoro, tale obbligo permane anche nel caso di mancato superamento degli 80 dB.

La sentenza n. 45919/14 della Cassazione penale sez. III del 6 novembre 2014, ha affermato che “una cosa è la valutazione del rischio rumore, che va eseguita obbligatoriamente, altro è la misurazione (e l’adozione della misura finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio) che può anche non seguire la valutazione ove ricorrano le condizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 190, comma 2. Alla luce di quanto sopra, non rileva la circostanza che il consulente tecnico abbia affermato che se non si superano gli 80 dB non debbano essere assunti provvedimenti, in quanto la circostanza che non si dovessero assumere provvedimenti non escludeva che venisse svolta, anzitutto, la valutazione del rischio rumore, e che, quindi, eventualmente, si procedesse alla misurazione. Nel caso in esame, per come risulta dall’impugnata sentenza, il datore di lavoro (nella cui azienda venivano svolte attivita’ di lavorazione e produzione di manufatti in legno, con presenza di impianti e macchinari rumorosi, comportanti l’obbligo di valutare l’entità del rischio) non aveva mai eseguito la valutazione di detto rischio, donde la fattispecie penale risulta assolutamente integrata nei suoi elementi oggettivi.”

FONTE: Corte di Cassazione

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