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Cassazione su omessa formazione e omessa vigilanza

SentenzaOperare in prossimità di macchine in movimento, omessa formazione e omessa vigilanza: manca la prova liberatoria.

Infortuni, il datore di lavoro deve provare di averli prevenuti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 1918/15

Cassazione: si deve aver fatto di tutto per evitare il sinistro, non basta aver adottato alcune misure.

Presidente Lamorgese – Relatore De Marinis – Svolgimento del processo accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Spetta al datore di lavoro l’onere di provare che sono state adottate tutte le misure idonee a prevenire gli infortuni.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inail contro la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila che aveva negato il risarcimento per l’infortunio subito da un dipendente.

La Corte di Appello aveva giudicato sufficiente che l’azienda dimostrasse di aver adottato una serie di comportamenti doverosi nel rapporto con il dipendente.

Secondo la Cassazione, invece, la questione va analizzata sotto un’altra prospettiva. Non basta che il datore di lavoro si sia attenuto ad alcune prescrizioni, ma è necessario che provi di aver fatto di tutto per evitare l’infortunio.

Nel caso preso in esame, il datore di lavoro non aveva adottato le misure idonee a prevenire l’infortunio, come una adeguata informazione e istruzione antinfortunistica e la predisposizione di un servizio di vigilanza.

FATTO

Con sentenza del 30 luglio 2009, la Corte d’Appello di L’Aquila riformava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Chieti e accoglieva l’appello proposto dalla ******* e da C.S., respingendo la domanda dell’INAIL, che agiva in via di regresso, di rifusione dell’onere sostenuto per l’indennizzo dell’infortunio sul lavoro subito da una dipendente.

La decisione discende dall’aver la Corte territoriale escluso in radice la sussistenza della colpa del datore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica nonché la rilevanza penale dell’accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica ex art. 2087 c.c., non essendo stata raggiunta la prova positiva dell’omissione di un comportamento doveroso qui dato dall’impedire l’intervento della dipendente sulla macchina in movimento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, gli intimati.

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