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Il progettista è sempre responsabile in caso di crollo della struttura?

Responsabilità del progettista: in caso di crollo è responsabile solo se non rispetta le norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione. I chiarimenti dalla Cassazione.

La responsabilità del progettista, in caso di crollo di un edifico dovuto ai suoi errori, è valutata in riferimento al rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15138/2017, con cui vengono fornite chiare indicazioni ad architetti, ingegneri e geometri in caso di problemi.

Il fatto

Il caso in esame riguarda il crollo di un edificio avvenuto a causa di una serie di interventi effettuati negli anni successivi alla sua realizzazione:

  • in origine il fabbricato, realizzato negli anni ’60, era costituito da un seminterrato e da un pian terreno rialzato con destinazione residenziale
  • successivamente sono stati realizzati in sopraelevazioni ulteriori 2 piani
  • in seguito ci sono stati progetti di ampliamento del piano terra, a firma del progettista imputato
  • ulteriori lavori aventi ad oggetto le opere interne e il cambio di destinazione, sempre a cura dell’imputato

A distanza di 40 anni circa dalla realizzazione dei lavori avviene il crollo dovuto al cedimento del setto murario nella struttura a piano terra, che nel tempo ha dovuto sostenere carichi sempre maggiori.

Il setto murario, originariamente realizzato come struttura portante del fabbricato, veniva nel tempo trasformato in muro di spina, con funzione portante rispetto ad un fabbricato notevolmente diverso e di maggiori dimensioni.

Sentenza in appello

Dopo il primo grado, il progettista è condannato in appello: il fulcro della condanna è la stima del carico a cui è stato sottoposto nel corso degli anni il muro in oggetto.

Il consulente tecnico ha operato la stima sull’eccesso di carico, un carico 5 volte maggiore rispetto a quello consentito, avendo come riferimento il dm 20 novembre 1987, sicuramente non vigente all’epoca dell’ampliamento del piano terreno, che risale al 1964.

Sentenza di Cassazione

In base a quanto assentito dai giudici di Cassazione, per valutare in maniera corretta la situazione, sarebbe stato necessario prendere in considerazione le tabelle di carico previste nei manuali in uso nel 1964.

Il progettista ha applicato, quindi, quanto previsto dalla normativa vigente al momento del suo operato.

Pertanto, ribaltando la sentenza in appello, il progettista risulta non penalmente imputabile per quanto accaduto: non si poteva chiedere di applicare standard tecnici in vigore solo dopo decenni.

Non è stata, invece, effettuata un’adeguata disamina circa la prevedibilità del crollo; non risulta un’osservanza delle regole di cautela (norme tecniche in tema di staticità e carichi massimi) cui il progettista si sarebbe dovuto attenere.

Conclusioni

Il progettista è responsabile per il crollo di un edificio dovuto a suoi errori solo nel caso in cui non abbia rispettato le norme tecniche in vigore durante il suo operato.

Non risulta penalmente imputabile se invece a determinare il crollo sia stato il cedimento di un muro che, nel tempo, era diventato il supporto di una struttura molto più grande.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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