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Scheda carburante…addio dal 1° luglio 2018 per i soggetti titolari di Partita Iva

A decorrere dal 1 Luglio 2018 per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini iva e redditi solo se pagati con mezzi elettronici

Con la Legge di Bilancio 2018 cambieranno le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA delle operazioni di acquisto e vendita di carburante.

Infatti dal 1 luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti passivi Iva dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica. Contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Inoltre con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Anche queste nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018. Quindi i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto è prevista l’introduzione di un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito d’imposta sarà utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

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