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Interpello sulla sicurezza nei casi di tirocini formativi e alternanza scuola-lavoro

Interpello n.4/ 2018 – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) – “L’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.
Al riguardo, il Ministero ricorda che il testo unico per la sicurezza intende per “lavoratore”, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui alla legge n. 196/1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.
Pertanto, laddove in un’azienda o uno studio professionale sono ammessi soggetti che svolgono stage o tirocini formativi, il datore di lavoro deve osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico sulla sicurezza al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Per studenti in alternanza scuola-lavoro, per le modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel DM n. 195/2017 in combinato disposto con le previsioni di cui al T.U. sicurezza.
“se nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

Interpello n°4/2018

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