Decreto Green Pass Lavoro, testo definitivo pubblicato in Gazzetta: i dettagli

Decreto Geen Pass sui luoghi di lavoro: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre il DL n. 127/2021 che ne estende, dal 15 ottobre, l’obbligo di esibizione. Nel testo definitivo importanti novità: eliminato il riferimento alla sospensione dal servizio e per le aziende private con meno di 15 dipendenti introdotta la possibilità di sostituzione del lavoratore.

Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro: il testo definitivo approda in Gazzetta Ufficiale ed entra ufficialmente in vigore in data 22 settembre 2021.

Il DL numero 127/2021 pubblicato il 21 settembre, presenta alcune importanti novità rispetto all’ultima bozza in circolazione.

Innanzitutto, è stato depennato del tutto il riferimento alla sospensione del lavoratore sprovvisto di Green Pass, che rimane comunque assente ingiustificato con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza stipendio.

Solo nelle aziende private con meno di 15 dipendenti, al quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata esibizione della certificazione verde il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione di durata non superiore ai 10 giorni e rinnovabile una sola volta.

Facciamo quindi chiarezza sulle novità messe in campo dal testo definitivo del Decreto e, in generale, su cosa succederà a partire dal 15 ottobre.

Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro, testo definitivo in Gazzetta: le novità

La versione definitiva del DL numero 127/2021 sul Green Pass a lavoro è quella a cui le aziende, i dipendenti pubblici e privati, così come gli autonomi e i magistrati dovranno far riferimento da metà ottobre in poi.

All’art. 1 del provvedimento pubblicato in Gazzetta, infatti, si legge che il personale del settore pubblico, nel caso in cui comunichi di essere sprovvisto di Green Pass o ne risulti privo al momento dei controlli all’entrata degli uffici:

“(…) è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Per ciascun giorno di assenza ingiustificata, aggiunge la norma, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso; ma non interviene alcuna sospensione.

Lo stesso discorso vale per il settore privato.

I lavoratori sono considerati assenti ingiustificati senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo dello stato di emergenza.

Solo le aziende private con meno di 15 dipendenti possono sospendere il lavoratore senza Green Pass e stipulare un contratto di sostituzione con durata massima di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e mai oltre il citato termine temporale del 31 dicembre.

La sospensione, peraltro, dovrà avere la stessa durata del contratto di sostituzione.

Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro: obbligo anche per i magistrati

Dal 15 ottobre arriva l’obbligo di Green Pass anche nelle aule dei tribunali, ma solo per i magistrati. Restano esclusi gli avvocati e i testimoni.

Nel testo definitivo del DL numero 127/2021, il vincolo riguarderà le seguenti figure:

  • i magistrati ordinari;
  • i magistrati amministrativi;
  • i contabili e militari;
  • i componenti delle commissioni tributarie;
  • magistrati onorari.

Anche per loro, scatta l’assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del posto ma senza retribuzione.

Così, come specificato dallo stesso art. 2 comma 8 del Decreto, non dovranno esibire il Green Pass negli uffici giudiziari gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Come anche i testimoni e le parti del processo.

Decreto Green Pass: il prezzo dei tamponi calmierato

Tra le disposizioni inserite nel Decreto appena pubblicato c’è l’applicazione del prezzo calmierato per i tamponi rapidi, 15 euro invece che 22, fino al 31 dicembre 2021. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di 8 euro.

Il prezzo inferiore deve essere assicurato non solo dalle farmacie, ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni.

L’intero costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori, ma i test saranno gratuiti per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea documentazione medica.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale in pdf del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.