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Autotrasporto. Dal 28 settembre p.v., le imprese potranno richiedere i contributi per la formazione professionale

AutotraspSemaforo verde per i contributi concessi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto. Per accedervi, infatti, le istanze potranno essere presentate in via telematica a partire dal 28 settembre 2015 e fino al termine perentorio del 30 ottobre 2015. In particolare, il contributo massimo erogabile è fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all’interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all’attività formativa. Al riguardo, si specifica che l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2015 e deve avere termine entro il 31 maggio 2016.

A darne notizia è stato il Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le “modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto”.

Ambito soggettivo – Possono accedere ai contributi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie.

Restano, invece, esclusi da tale iniziativa i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Contributo – Come specificato in premessa, il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all’interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all’attività formativa. In ogni caso, il contributo è limitato ai seguenti massimali:

• ore di formazione: 50 per ciascun partecipante;
• compenso della docenza in aula: 120 euro per ogni ora;
• compenso dei tutor: 30 euro per ogni ora;
• servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.

Domanda – Per accedere all’agevolazione, le domande devono essere presentate a partire dal 28 settembre 2015 ed entro il termine perentorio del 30 ottobre 2015 in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

Al momento della compilazione online della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente, i seguenti elementi:
• il soggetto minatore delle azioni formative, che non potrà in alcun caso essere modificato;
• il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore dì insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza di corsi FAD);
• il preventivo della spesa suddiviso per formazione generale e formazione specifica.

Casi di esclusione – Infine, l’art. 4 del Decreto in trattazione prevede dei casi di esclusione della domanda che si verificano in caso di:

• accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
• mancata effettuazione del corso nella data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda;
• dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

Quindi, nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

FONTE: fiscal-focus.info

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