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Corso MECCATRONICA. Obbligatorio…ma non per tutti!

Nessun obbligo di formazione (che resta comunque facoltativa) per tutte le imprese già abilitate a entrambe le attività di meccanica ed elettrauto e per le imprese con persone preposte alla gestione tecnica, anche se titolari dell’impresa, che abbiano già compiuto 55 anni.

Come ormai ben sappiamo, con l’entrata in vigore della Legge n. 224/2012 “Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione”, le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate in un’unica nuova attività denominata MECCATRONICA.
Quindi il preposto alla gestione tecnica per l’attività di meccatronica dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti per l’attività di meccanica-motoristica e per l’attività di elettrauto.

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro imprese o all’albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

  • Imprese già abilitate per entrambe le attività di meccanico-motoristica ed elettrauto:
    Le imprese che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013), sono già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
  • Imprese già abilitate per una sola delle due attività:
    Le imprese che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013), sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono proseguire le rispettive attività fino al gennaio 2018. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti per lo svolgimento delle attività di meccanico-motoristica ed elettrauto, ai sensi dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
  • Per gli “OVER 55”Le imprese che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (05/01/2013), sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, con persone preposte alla gestione tecnica, anche se titolari dell’impresa, che abbiano già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della nuova normativa, possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

 

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