☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  

DURC On line. Chiarimenti dall’INPS

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il Durc on line. L’intervento ha riguardato in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line.

Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 2), si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche.

1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che “I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.”

Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile (1) anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.

In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro” (2).

Tenuto conto che, come precisato dall’Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, la procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame.

La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l’interrogazione nei confronti delle medesime Casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.

2. Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.

Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi.

Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali (3).

Come infatti chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, lamodifica normativa, escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

In ragione delle modifiche illustrate,ai fini dell’attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della presente circolare.

Note:

(1) Si riporta il testo previgente dell’articolo 2, comma 1, primo periodo:

1. I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili.

(2) Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2008 del 30 gennaio 2008; risposta ad interpello n. 54/2008 del 19 dicembre 2008.

(3) Il testo previgente dell’articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015 disponeva:

2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

FONTE: www.inps.it
image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!