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Restyling completo per il nuovo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

MUDIl 2015 avrà un MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) con restyling completo. È stata infatti approvata una nuova modulistica con Dpcm del 17 dicembre 2014 («Gazzetta Ufficiale» 299 del 27 dicembre) che va a sostituire integralmente il Dpcm del 12 dicembre 2013.

Pertanto, il nuovo modello verrà utilizzato per le dichiarazioni effettuate entro il 30 aprile 2015 (comunque «sino alla piena entrata in operatività del Sistri») alle competenti Camere di Commercio, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.
Verrà poi messa online, dal 19 gennaio 2015, la nuova versione del registro nazionale dei produttori di Aee.

Articolazione del modello – Il Modello unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
– Comunicazione Rifiuti;
– Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
– Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
– Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
– Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Chi è tenuto alla presentazione del MUD
– La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per il territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
Pertanto dovranno presentare il modello Mud:
a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Le novità – Il nuovo MUD presenta le seguenti principali novità:
i cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) possono utilizzare il modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dell’unità locale;
gli imballaggi possono essere indicati non solo con il codice 15 ma anche il 20.

In tal modo il MUD è stato costretto a prendere atto di un errore grave ma molto diffuso nelle autorizzazioni.
Inoltre, vanno dichiarate solo le operazioni di recupero e di smaltimento diverse da R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare), successive a esse, poiché la loro indicazione duplicava le quantità dichiarate.
Le giacenze presenti nelle operazioni R13 e D15 vanno divise, a beneficio dei bilanci di massa.

FONTE: fiscal-focus.info

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