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Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 50070 del 21/12/ 2015 – Le norme di sicurezza mirano a tutelare anche in ordine ad incidenti derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia del lavoratore. Quando il comportamento del lavoratore diventa causa sopravvenuta

SentenzaSentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 50070 del 21 dicembre 2015 – Le norme di sicurezza mirano a tutelare anche in ordine ad incidenti derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia del lavoratore. Quando il comportamento del lavoratore diventa causa sopravvenuta.

Secondo principio ripetutamente affermato, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 24616 del 27/05/2014, De Pasquale, non mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991).

FONTE: Olympus.uniurb

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