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SISTRI: Esonerate le Imprese che hanno meno di 10 dipendenti

sistri-258Firmato il decreto del ministro dell’Ambiente che esenta dal Sistri le micro attività, inoltre il versamento dei contributi potrà essere effettuato entro fine giugno.

Un nuovo decreto – Nel giorno stesso in cui il sistema di tracciabilità dei rifiuti è entrato nella sua “fase 2” (lunedì 3 marzo 2014) il ministro dell’Ambiente ha firmato un decreto che esenta dagli obblighi Sistri le micro attività. Dunque le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi e che hanno meno di dieci dipendenti non devono iscriversi al Sistri. Per questi e per tutti gli altri produttori di rifiuti che non sono obbligati al rispetto del sistema di tracciabilità telematica e che decidono di non aderire volontariamente al meccanismo, restano validi gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione. Vincoli previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Al Sistri saranno, dunque, assoggettate le sole imprese e i soli enti, definiti come “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, che hanno più di dieci dipendenti e operano in uno o più settori tra industria, artigianato, commercio e servizi. La cosiddetta “fase 2” è stata decisa con il D.L. 101/2013 (convertito con modificazioni nella Legge 255/2013), in base al quale già dal primo ottobre scorso era obbligatorio il tracciamento telematico per i gestori degli stessi rifiuti, trasportatori inclusi, ma non per i produttori.

I soggetti interessati dalla “fase 2” – La data dello scorso 3 marzo ha interessato i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi inquadrati in enti o imprese, a esclusione dei professionisti che tali vesti non assumono. Una figura, quella dei produttori iniziali, da non confondere con quella dei “nuovi” produttori di rifiuti (cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti), per i quali gli adempimenti Sistri sono da osservare fin dallo scorso 1° ottobre 2013. Dal 3 marzo 2014 l’operatività del Sistri è scattata inoltre per i comuni e le imprese di trasporto rifiuti “urbani” (pericolosi e non) del territorio della Regione Campania, a esclusione (quindi) dei soggetti operanti in altre regioni (per alcuni dei quali l’obbligo del tracciamento telematico partirà solo, previa adozione di specifico D.M. Ambiente, dal giugno 2014).

Proroga del regime binario – A confermare l’operatività della seconda fase del Sistri è la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”) approvato in via definitiva dal parlamento lo scorso 26 febbraio 2014, legge che lascia immutati i termini iniziali sanciti dall’ultimo provvedimento sulla partenza del nuovo sistema, limitandosi a spostare dall’originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l’entrata in vigore del regime sanzionatorio.

Il versamento del contributo – Ritornando al nuovo decreto, il ministro dell’Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro la fine giugno, nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Mentre, per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale.

FONTE: fiscal-foscus.info

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