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Spese mediche nella precompilata: sì dal 2016, con l’ok del Garante

730-docIl cittadino potrà esercitare il diritto di opposizione, decidendo di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i propri dati e di non farli inserire nella dichirazione dei redditi.

A partire dal prossimo anno, il “Sistema tessera sanitaria” metterà a disposizione del Fisco i dati sulle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Tali informazioni saranno rese disponibili all’Amministrazione finanziaria entro il 1° marzo di ciascun anno e riguarderanno le spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
Il provvedimento del 31 luglio 2015 dispone le modalità di accesso ai dati e il relativo trattamento, tenendo conto delle misure di tutela approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e con l’Agenzia delle Entrate, per rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la precompilata.

Dati e tipologie di spese
I dati che saranno resi disponibili dal “Sistema tessera sanitaria” sono: codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; codice fiscale o partita Iva e denominazione di chi eroga la prestazione; data del documento di spesa; tipologia di spesa (ticket, farmaci, acquisto o affitto di dispositivi medici, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche ricoveri ospedalieri, eccetera); importo della spesa o del rimborso; data del rimborso.

Accesso ai dati delle spese sanitarie
L’Agenzia delle Entrate accederà ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, tranne quelli per i quali il contribuente abbia inviato formale opposizione tramite l’apposito modulo (vedi più avanti), trasmettendo al “Sistema tessera sanitaria” la lista dei codici fiscali dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico indicati nelle Certificazioni uniche ricevute.
Il “Sistema” fornirà, per ciascun soggetto, i totali di spesa e di rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, esclusi quelli per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione.
L’Agenzia elaborerà i dati ricevuti, determinando l’importo complessivo delle spese fiscalmente agevolabili, da utilizzare per la precompilata.

Accesso ai dati aggregati
Accedendo alla dichiarazione precompilata, il contribuente potrà visualizzare i seguenti dati (esclusi quelli per i quali ha manifestato l’opposizione), riferibili anche ai familiari a carico: totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa; totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura Ce, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica) e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa.
Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese saranno inserite nelle loro precompilate in proporzione alla percentuale di carico.
I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata prestazione sanitaria ed erogati in un’annualità diversa da quella del pagamento, saranno inseriti nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata; ovviamente, se la spesa rimborsata non è stata detratta nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente potrà modificare la precompilata, eliminando dai redditi a tassazione separata l’importo del rimborso.

Consultazione dei dati di dettaglio
Dal 15 aprile di ciascun anno, il contribuente potrà verificare, nell’area autenticata del sito dell’Agenzia, le informazioni di dettaglio relative a singole spese sanitarie e a rimborsi, anche dei familiari a carico. Questi dati non sono visualizzabili né dai dipendenti dell’Agenzia in sede di assistenza né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.

Opposizione all’utilizzo dei dati
Ogni cittadino può opporsi a che i propri dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi per prestazioni non erogate siano messi a disposizione dell’Agenzia per l’elaborazione della precompilata. Tale opposizione può essere manifestata, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento:

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando a chi emette il documento fiscale il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria
  • negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria che sul documento venga annotata l’opposizione (non si applica alle spese sostenute nel 2015).

Inoltre, a partire dal 2016 per i dati relativi al 2015, l’opposizione può essere manifestata, in relazione a ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo (anche tramite le credenziali Fisconline) all’area autenticata del sito dedicato del “Sistema tessera nazionale”.

In alternativa a questa modalità, per le sole spese sostenute nel 2015, il cittadino, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, potrà esercitare l’opposizione a rendere disponibili al Fisco i dati aggregati di una o più tipologie di spesa, comunicando alla stessa Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, l’identificativo della propria tessera sanitaria, il codice fiscale e gli altri dati anagrafici richiesti nell’apposito modello allegato al provvedimento.
La comunicazione potrà avvenire:

  • inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia
  •  telefonando al Centro di assistenza multicanale (848800444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall’estero)
  • consegnando personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate il modello di richiesta di opposizione.

Nei primi due casi, sarà possibile fornire le informazioni anche in forma libera, oltre che con il modello. Se si utilizza il modello, alla richiesta va allegata copia del documento di identità; nell’ipotesi di richiesta in forma libera, è sufficiente indicare tipo di documento di identità, numero e scadenza.

FONTE: fiscooggi.it

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