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Studi di settore: soggetti esclusi

studi-di-settoreGli studi di settore sono utilizzati dall’Amministrazione finanziaria come ausilio all’attività di controllo, sono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico matematiche e consentono di stimare i ricavi e i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.  

I soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore devono presentare insieme al Modello Unico anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Gli studi di settore sono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico matematiche e consentono di stimare i ricavi e i compensi che possono essere attribuiti ad un’attività economica di carattere imprenditoriale o professionale in considerazione di dati contabili ed extracontabili. Gli studi di settore sono utilizzati dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo. In presenza di una discordanza tra i ricavi e compensi dichiarati e le risultanze degli studi di settore possono essere formulati accertamenti c.d. analitico-induttivi che si fondano sulle presunzioni desunte dagli indicatori di congruità contenuti negli studi di settore. A questo riguardo va precisato che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato gli studi di settore non valgono automaticamente a fondare un accertamento induttivo in quanto comunque occorrono ulteriori elementi di merito, desunti da specifiche circostanze di fatto per legittimare presunzioni gravi, precise e concordanti.

In fase dichiarativa, tramite il software GERICO il contribuente può verificare il posizionamento rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore. In caso di congruità dei ricavi con le medie di settore nessuna contestazione potrà essere fatta dagli uffici tributari, nei casi di non congruità il contribuente potrà decidere se adeguarsi o meno ai ricavi stimati.

Soggetti passivi – I soggetti tenuti a presentare gli studi di settore sono gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo per i quali risulta approvato un apposito studio di settore e per i quali non sussista una causa di esclusione o di inapplicabilità. Sono soggetti agli studi di settore anche i contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo:

  • in perdita;
  • in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso contribuente, entro sei mesi dalla data di cessazione;
  • quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (in caso di acquisto o affitto d’azienda; successione o donazione d’azienda; operazioni di trasformazione; operazioni di scissione e fusione di società);
  • con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi;
  • in caso di svolgimento di una attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.

Cause di esclusione dagli studi di settore – Sono stabilite diverse ipotesi di esclusione dalla disciplina degli studi di settore che si giustificano in sostanza per la poca attendibilità del calcolo statistico sotteso alla determinazione dei ricavi e compensi stimati. Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e, pertanto, rientrano in una delle clausole di esclusione dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:

  1. con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività);
  3. con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiori a €. 5.164.569 e fino a €. 7.500.000 (i ricavi o compensi da tenere in considerazione sono quelli derivanti dall’attività d’impresa o dall’attività di lavoro autonomo; sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa);
  4. con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiori a €. 7.500.000 (valgono gli stessi conteggi di cui al n. 3);
  5. che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria;
  6. che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
  7. altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;
  8. che determinano il reddito con criteri “forfetari“;
  9. che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
  10. con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata (secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della Circolare n. 58/E/2002);
  11. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore;
  12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività d’impresa rientranti in studi di settore diversi qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti nello studio di settore dell’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Ai fini del riscontro delle cause di esclusione n. 3 e 4 si evidenzia che i decreti di approvazione dei singoli studi di settore possono prevedere che ai ricavi e ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito; per le cause di esclusione n. 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12 il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere comunque compilato; altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività, causa di esclusione n. 7, possono essere il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività, il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda, il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA, la modifica nel corso dell’anno dell’attività esercitata qualora le due attività non siano contraddistinte dal medesimo studio di settore, per i professionisti il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari. Sono altresì esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 del D.L. n. 98/2011).

Cause di inapplicabilità degli studi di settore – Le cause di inapplicabilità degli studi di settore hanno invece la propria ragion d’essere nelle peculiarità che caratterizzano la singola attività ed e` per questo che sono indicate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Ad esempio presentano cause di inapplicabilità le società cooperative, le società consortili ed i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli stessi. Tali esclusioni si spiegano in considerazione della funzione economica non lucrativa, ma mutualistica che denota l’attività economica svolta dai soggetti consortili e cooperativi e dunque inibisce la riferibilità a tali soggetti di ricavi calcolati secondo criteri di economicità e produttività.

Compilazione del Modello Unico – I contribuenti tenuti alla presentazione degli studi di settore devono barrare la casella ‘‘Studi di settore’’ presente sulla prima pagina del Modello Unico e compilare il modello approvato che si compone di due parti:

  • Una parte extracontabile;
  • Una parte contabile.

I dati contabili da indicare nel quadro F o G, nel quadro X o nel quadro D devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione delle disposizioni tributarie. I contribuenti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, RE, indicando il codice che la contraddistingue. I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF o RG. Nel caso in cui il contribuente si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività oltre alla compilazione dell’apposita casella occorre compilare nell’apposita scheda ‘‘Note aggiuntive’’ del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.

La presentazione degli studi di settore – Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere presentato per via telematica insieme al Modello Unico all’Agenzia delle Entrate tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.). La scadenza per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore coincide con il termine di presentazione del Modello Unico, ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Pertanto per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine di presentazione è il 30 settembre di ogni anno.

Sanzioni per omessa presentazione studi di settore – In caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore si applica la sanzione amministrativa pari a €. 2.065, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97). Se il modello viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, è possibile ravvedere la violazione versando, in luogo della sanzione di €. 2.065, la sanzione minima (€. 258) ridotta ad un ottavo (€. 32), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997. Inoltre, in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la misura della sanzione massima e minima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap è elevata del:

  • 50% nel caso in cui venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (art. 1 comma 2-bis.1 e art. 5 comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 32, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 446/97);
  • 10% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti (art. 1 comma 2-bis.1 e art. 5 comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 32, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 446/1997).

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap le maggiori sanzioni non si applicano se il maggior reddito d’impresa o di arte o professione, ovvero il maggior imponibile Irap, accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato, ovvero al 10% dell’imponibile Irap dichiarato (art. 1, commi 2-bis e 2-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 32, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 446/1997). Ai fini dell’Iva le maggiori sanzioni non si applicano se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata (art. 5, comma 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997).

Esercizio di più attività d’impresa che non rientrano nello stesso studio – Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività di impresa rientranti in studi di settore differenti bisogna valutare l’incidenza delle attività non prevalenti sul complesso dei ricavi. In pratica ai fini dell’accertamento possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  • i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi: in questo caso lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento;
  • i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi: in questo caso lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

I soggetti che rientrano nella seconda ipotesi sono comunque tenuti a inviare il modello relativo al codice dell’attività prevalente, compilando il prospetto delle ‘‘Imprese multiattività’’. Si precisa che i dati (contabili ed extracontabili) da indicare nel modello dovranno essere forniti tenendo conto del complesso dell’attività d’impresa esercitata. Il prospetto delle ‘‘Imprese multiattività’’ può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.

FONTE: http://fiscomania.com

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