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Accertamento bancario nullo se l’impresa è inattiva

ContabilitàLa VI sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 Giugno 2015, n. 13369 , è venuta in soccorso all’imprenditore che si vedeva contestati ricavi in nero a seguito di un accertamento bancario da parte dell’Agenzia delle Entrate che rinveniva un serie di movimenti bancari sospetti e non adeguatamente motivati; riconducendoli a ricavi conseguiti nell’ambito dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art.32, comma 10, n. 2, D.P.R. n. 600/1973.

Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso d’accertamento IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2004, nei confronti di un imprenditore edile con le motivazioni di cui sopra.

Il contribuente, che aveva proposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, si vedeva riconosciute le proprie ragioni in Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva riformato la pronuncia di primo grado, di fatto dando ragione all’impresario.

L’Amministrazione Finanziaria è quindi ricorsa al giudizio della Suprema Corte, senza però ponderare adeguatamente il verbale di contestazione, emesso dalla Guardia di Finanza per la medesima annualità, in cui si riconosceva che l’imprenditore edile, in quell’intervallo di tempo, non aveva “mai svolto attività nel ramo dei lavori edili”.

La sentenza della Cassazione, rilevando che non esiste il presupposto giuridico per ricondurre i movimenti bancari non giustificati ai ricavi di cui all’art. 32, comma 10, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973; ovvero l’attività d’impresa per l’annualità oggetto dell’accertamento, ritiene il ricorso infondato e pertanto conferma la sentenza della CTR.

FONTE: http://fiscopiu.it

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