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Fotovoltaico: Firmato il decreto per l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica, prodotta da impianti solari fotovoltaici.

fotovoltaicoIl Ministero, con decreto del 16 ottobre 2014, ha approvato le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica, prodotta da impianti solari fotovoltaici.
Dette modalità sono riportate nell’allegato 1 del decreto.
Il citato decreto non è ancora operativo, ma entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del provvedimento specifica che i soggetti responsabili delle misure dell’energia incentivata, prodotta dagli impianti fotovoltaici, rileveranno e trasmetteranno al GSE le predette misure, con le modalità e la periodicità stabilite nei decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I beneficiari delle tariffe incentivanti devono informare tempestivamente il GSE delle situazioni che possano far variare la produzione energetica annua dell’impianto rispetto a quella stimata sulla base dell’allegato 1.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ai fini dell’attuazione dell’articolo 5 del decreto del MSE 31 gennaio 2014, dovrà tenere conto dell’esigenza di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilità media annua di ciascun impianto e l’effettiva produzione energetica annua.
Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data non sia stata attivata la convenzione da parte del GSE, nonché per gli impianti entrati in esercizio dopo la medesima data, le modalità operative di cui al citato decreto si applicano a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Modalità operative per l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, in applicazione dell’art.26, co. 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
Modalità di calcolo dell’acconto e del conguaglio –
Si riportano di seguito le modalità di calcolo degli incentivi, in vigore dal 1° luglio 2014, in acconto e a conguaglio, a favore dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali I, II, III, IV e V Conto Energia.

Calcolo della rata di acconto – Il valore della rata di acconto è calcolato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all’anno precedente (“Produzione storica”), qualora disponibili, oppure sulla base di una stima delle ore di produzione regionali (“Stima regionale”). In considerazione della diminuzione nel tempo del rendimento elettrico degli impianti fotovoltaici, il GSE, per il calcolo delle rate di acconto, utilizza, ove disponibile, la “Produzione storica” dell’impianto riferita esclusivamente all’anno precedente.
L’algoritmo di calcolo si differenzia in base al decreto di riferimento:
– impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal I, II, III e IV Conto Energia (ad esclusione, per questo ultimo, degli impianti cui sono riconosciute le tariffe incentivanti onnicomprensive):
ACC m= P impianto * α * T inc
12
Dove:
• P impianto è pari alla potenza incentivata dell’impianto, al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011;
• h pari al numero totale di ore equivalenti ;
• α pari a 0,9;
• T inc è pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull’energia prodotta, inclusiva di eventuali premi;

– impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal V Conto Energia e dal IV Conto Energia, limitatamente, per questo ultimo, agli impianti cui sono riconosciute le tariffe onnicomprensive:
ACC m= P impianto * K aux * K pot * h* α * [ β * T inc + (1 – β)*Tp ]
12

Dove:
• P impianto pari alla potenza incentivata dell’impianto al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011;
• K aux= (1 – % Servizi Ausiliari) per gli impianti che beneficiano del V Conto energia e pari a 1 per tutti gli altri impianti;
• K pot pari a 1 oppure, nei soli casi di potenziamento di impianti che beneficiano del V Conto Energia, pari a 0,8;
• h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;
• α pari a 0,9;
• β pari a 0,6 nei casi di cessione parziale e pari a 1 nei casi di cessione totale;
• T inc pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull’energia immessa, inclusiva di eventuali premi;
• T p pari alla tariffa premio riconosciuta sull’energia autoconsumata.

Il conguaglio-
Il conguaglio delle partite economiche relative agli anni precedenti rispetto all’anno in cui è effettuato il calcolo è eseguito sulla base delle misure valide pervenute dal soggetto responsabile dell’invio delle misure.
Il calcolo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015.

Tempistiche di pagamento di acconti e conguagli – I pagamenti in acconto sono effettuati con cadenza:
– quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
– trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
– bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
– e mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sempreché in tutti i casi sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 €.

Nei casi di eventi che possano condizionare la regolare erogazione dei pagamenti quali, a titolo esemplificativo, cessione dei crediti, cambi di titolarità o altre modifiche di dati anagrafici del Soggetto Responsabile, i pagamenti saranno effettuati con tempistiche compatibili con la più efficace e rapida gestione dei succitati eventi.
Il pagamento del conguaglio avviene entro 60 giorni dal ricevimento delle misure, comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di conguaglio negativo, il GSE pone in essere tutte le azioni eventualmente necessarie per il recupero degli importi non dovuti e per la corretta imputazione dei successivi acconti.
Limitatamente al secondo semestre del 2014, il GSE ha facoltà di adottare diverse tempistiche di pagamento, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici. In ogni caso, gli importi dovuti per il predetto periodo sono erogati entro il 31 dicembre 2014.

FONTE: fiscal-focus.info

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