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Infografica “I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step!”

infografica_RUP_Compiti del Rup, verifiche e controlli durante l’esecuzione secondo il nuovo Codice appalti. Ecco tutto quello che occorre sapere nell’infografica in 8 step di BibLus-net.

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 101 comma 1 individua i seguenti soggetti delle stazioni appaltanti:

  • il responsabile unico del procedimento (Rup)
  • il direttore dei lavori
  • il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
  • il collaudatore
  • il verificatore della conformità

In questo articolo parleremo del responsabile unico del procedimento (Rup), analizzando il ruolo, le funzioni ed i suoi compiti negli appalti e nelle concessioni, previsti dal nuovo Codice.

Il Rup svolge una funzione centrale nei contratti pubblici e ha autorità decisionale in tutte le fasi del procedimento. Esercita un’attività preliminare di controllo e verifica del progetto, si accerta in fase esecutiva del corretto svolgimento dei lavori (autorizzando anche eventuali varianti), collabora alle operazioni di verifica della conformità e di collaudo e rilascia i certificati di pagamento.

Nella seguente infografica (proposta anche in allegato in formato PDF vettoriale) sono riportati in sintesi i compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step.

infografica_RUP

Step 1: nomina del responsabile unico del procedimento

Secondo l’art. 31 comma 1, per ogni affidamento pubblico (concessione o appalto di lavori, forniture e servizi) la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento per le seguenti fasi:

  • programmazione
  • progettazione
  • affidamento
  • esecuzione

Per i lavori il Rup è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica economica; in caso di lavori non programmati è nominato nel momento stesso in cui vengono realizzati. Per servizi e forniture il Rup deve essere nominato contestualmente all’acquisto degli stessi.

Il Rup è nominato con atto formale del responsabile del settore tra i dipendenti di ruolo e deve essere dotato di competenze professionali adeguate ai compiti che deve rivestire. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il Rup è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La stazione appaltante in casi di particolare importanza può affiancare al Rup una struttura stabile, per ottenere migliori risultati sotto l’aspetto qualitativo della progettazione e della programmazione (art. 31 comma 9); inoltre deve provvedere all’opportuna attività di formazione dei soggetti che possono essere nominati responsabili del procedimento.

Il Rup ha i seguenti compiti specifici (art. 31 comma 4):

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per il programma triennale dei lavori pubblici e per gli altri atti di programmazione
  • cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
  • cura il corretto svolgimento delle procedure
  • segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
  • fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
  • sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento
  • propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
  • propone l’indizione della conferenza di servizi (quando necessario)
  • verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura, il Rup deve essere un tecnico; in caso contrario le competenze sono attribuite al responsabile del servizio relativo al lavoro da realizzare (art. 31 comma 6).

Step 2: controllo e verifica preliminare del progetto

Il primo compito del Rup è stabilire chi può partecipare alla gara d’appalto verificando la regolarità della documentazione amministrativa delle imprese.

Il responsabile unico del procedimento inoltre stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione (art. 23 comma 9).

La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento (art. 26 comma 2) e in contraddittorio con il progettista.

La verifica accerta in particolare (art. 26 comma 4):

  • la completezza della progettazione
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
  • l’applicabilità della soluzione progettuale prescelta
  • i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
  • la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
  • l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Il Rup anche nelle fasi successive effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi sul luogo e verifiche (anche a sorpresa), per valutare il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana (art. 31 comma 12).

Step 3: esecuzione del contratto

L’ esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 101 comma 1), avvalendosi dei seguenti soggetti:

  • direttore dei lavori
  • direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • coordinatore in materia di salute e di sicurezza

Il Rup autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e si accerta dell’effettiva data di inizio, nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni. In caso contrario può stabilire penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Step 4: autorizzazione e comunicazione delle varianti

Le varianti ai contratti di appalto in corso devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante (art. 106 comma 1).

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziale.

Il Rup in tale fase deve svolgere le seguenti attività:

  • redige una relazione relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni che hanno reso necessarie le varianti
  • quantifica, sentito il progettista, le operazioni previste dalla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e, in caso positivo, procede alla stipula di un apposito atto aggiuntivo
  • approva i nuovi prezzi determinati insieme al direttore dei lavori e all’esecutore, per lavori o materiali non previsti dal contratto

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal Rup all’Osservatorio, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente 10% dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal Rup all’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione), come previsto dall’art. 106 comma 14 del nuovo Codice.

Step 5: sospensione e risoluzione del contratto

Il Rup può disporre la sospensione dei lavori in caso di necessità o di pubblico interesse.

Se la durata della sospensione è superiore al 25% della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando è superiore a 6 mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso di opposizione della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione (art.107 comma 2).

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; successivamente il Rup dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 comma 3).

Step 6: attivazione del procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio della procedura stessa, nell’ambito di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione), qualunque sia l’importo delle riserve, il Rup attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, avvalendosi eventualmente della figura di un esperto (art. 205 comma 2).

Il direttore dei lavori deve avvisare il Rup relativamente a eventuali riserve iscritte; il Rup deve trasmettere nel più breve tempo possibile una propria relazione (art. 205 comma 3).

La proposta di accordo bonario viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti (art. 205 comma 6).

Step 7: collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Rup nella fase finale del procedimento si avvale delle seguenti figure (art. 101 comma 1):

  • collaudatore
  • verificatore della conformità

I contratti pubblici sono soggetti a:

  • collaudo, per i lavori
  • verifica di conformità, per i servizi e per le forniture

Lo scopo è quello di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L’art. 102 comma 2 prevede che per i contratti pubblici sotto soglia europea, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato:

  • per i lavori, dal direttore dei lavori
  • per servizi e forniture, dal Rup su richiesta del direttore dell’esecuzione (se nominato)

Step 8: rilascio del certificato di pagamento

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti (art. 102 comma 4).

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.

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