☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  
  • Home
  • /Edilizia
  • /INPS. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016. Indicazioni operative.

INPS. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016. Indicazioni operative.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 novembre 2016 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – pubblicato il 12 gennaio 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it – ha confermato per l’anno 2016, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento.

1.   Caratteristiche della riduzione contributiva.

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

2. Condizioni di accesso al beneficio.

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, riduzione contributiva per assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o esonero biennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge 208/2015).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e definite entro il giorno successivo.

In caso di esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2016 a marzo 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2016, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a marzo 2017.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2016.

Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2016, il codice causale L206, relativo agli importi correnti, potrà essere utilizzato solo fino alla competenza di dicembre 2016; per il recupero degli arretrati dovrà, invece, essere utilizzato il codice L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (allegato 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 fino al 15 aprile 2017.



[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

[2] Misure previste dall’art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall’art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006).

FONTE: www.inps.it
image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!