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Rischio caduta dall’alto: servono i parapetti o bastano le cinture di sicurezza?

La Cassazione chiarisce obblighi e responsabilità del datore di lavoro: in caso di lavori ad altezze superiori a 2 m le cinture di sicurezza non possono sostituire impalcature o ponteggi.

La Cassazione torna sul tema della responsabilità penale del direttore dei lavori in caso di infortunio mortale sul luogo di lavoro.

Con la recente sentenza n. 23140/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a 2 metri, l’uso delle cinture di sicurezza non sostituisce l’obbligo di approntare impalcature e ponteggi.

Il caso

Il titolare di un’impresa edile, direttore tecnico di cantiere e datore di lavoro, veniva riconosciuto responsabile di omicidio colposo per la morte di un lavoratore durante i lavori  effettuati su una terrazza a 8 metri dal suolo, a causa di una caduta avvenuta di spalle durante la fase di srotolamento della guaina.

Il Tribunale di primo grado prima, e la Corte di appello poi, lo condannavano ad alcuni mesi di reclusione per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall’alto.

Il cantiere era stato allestito senza impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali; nel POS (Piano Operativo Sicurezza), infatti, non era stata prevista l’installazione di parapetti o opere similari; come unico presidio di sicurezza era prevista la sola dotazione delle cinture con le relative imbracature, ritenendo che tali dispositivi potessero comunque assicurare gli operai da rischi di cadute dall’alto pericolose o addirittura mortali.

Il tutto, a detta dei giudici, costituiva quindi un profilo di responsabilità proprio ed esclusivo del datore di lavoro, anche nella qualità di redattore del POS.

Il datore di lavoro presentava, pertanto, ricorso in Cassazione ritenendo che:

i parapetti non sarebbero stati necessari poiché gli operai avevano in dotazione le cinture si sicurezza. L’operaio avrebbe dimostrato negligenza durante le fasi lavorative, in quanto durante lo srotolamento di una guaina impermeabilizzante era posizionato di spalle all’esterno [rispetto alla palazzina] così via via avvicinandosi sempre di più al margine, dal quale era poi precipitato.

Decisione della Cassazione

Secondo gli ermellini il motivo di ricorso secondo cui l’adozione dei parapetti non sarebbe stata necessaria sul cantiere, vista la dotazione agli operai della cintura di sicurezza, è inammissibile.

Alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro si ha che:

in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri [l’obbligo del datore di lavoro] di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare. (per tutte, Sez. 4, n. 25134 del 19/4/2013, Urso, Rv. 256525).

Inoltre, la Cassazione puntualizza che il comportamento negligente del lavoratore infortunato non vale a escludere la responsabilità del datore di lavorose il datore di lavoro avesse predisposto un’idonea impalcatura, nonostante il lavoratore avesse concorso all’evento non facendo uso dei tiranti di sicurezza, questa avrebbe neutralizzato il rischio derivante dal comportamento imprudente del lavoratore (Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014,c Scarselli, Rv. 259321).

Infondato, inoltre, il motivo di ricorso che pone integralmente in capo al committente, e non al datore di lavoro, l’eventuale obbligo di adottare i parapetti nell’ambito del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento).

In conclusione, il titolare dell’impresa edile che non ha adottato i parapetti anti-caduta è responsabile di omicidio colposo.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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