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Stabilità 2015: i chiarimenti su Telefisco, Videoforum e Forum Lavoro

AgEntCircolare Agenzia delle Entrate n.6/E del 19.02.2015.

Come ogni anno giunge puntuale la Circolare che si sofferma sulle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata in occasione degli appuntamenti con Telefisco, Videoforum e Forum Lavoro.

Uno degli aspetti che appare particolarmente rilevante, soprattutto in prossimità dell’imminente scadenza, è quello della certificazione unica: in questo ambito, l’Agenzia delle Entrate ha mostrato un orientamento molto rigido nei confronti dei professionisti che, per la prima volta, si avvicinano a questo adempimento.

I sostituti d’imposta possono infatti correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste, soltanto trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo).

Non è quindi prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento: nessuna clemenza per chi commette errori o non è in grado di rispettare la scadenza.
Viene infatti chiarito che la possibilità di ravvedersi sarebbe incompatibile con la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Nel caso di errata trasmissione della certificazione, soltanto 5 sono i giorni entro i quali si può inviare una nuova certificazione.
E, si badi bene, i 5 giorni non decorrono dal 9 marzo, ma dal 7.
Come noto, infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera h), del D.L. n. 70 del 2011, dispone che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
La circolare, però, chiarisce che, al fine di non incorrere nella sanzione di cento euro, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i “cinque giorni successivi alla scadenza” ordinaria del 7 marzo 2015.
In altre parole, i giorni a disposizione si riducono a tre.

Ravvedimento e avvisi bonari
Un altro chiarimento importante è quello che riguarda il ravvedimento, soprattutto in virtù delle modifiche recentemente introdotte.
La circolare, tra l’altro, si sofferma sul rapporto tra ravvedimento e avvisi bonari.
Infatti, la comunicazione di irregolarità preclude la possibilità di poter ricorrere al ravvedimento operoso.

Tuttavia, viene chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli formali.

È stato pertanto ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura.

L’interpretazione appena esposta è conforme a una precedente circolare, la n.18/E del 2011, emanata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Nuovo regime forfettario
Un’altra novità sulla quale si concentra l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il nuovo regime forfettario.

Uno dei casi sottoposti riguarda un contribuente che esercita l’attività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata, il quale vorrebbe applicare il nuovo regime forfetario per l’anno 2015.

L’Agenzia delle Entrate conferma che, a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non rileva ai fini dell’accesso nel nuovo regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014, l’aver esercitato negli anni precedenti un’attività d’impresa, arte o professione.

Pertanto, possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti previsti.

FONTE: fiscal-focus.info

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