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Tassa libri sociali 2015: scadenza 16.03

Libri SocialiIl prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Soggetti esonerati –
Non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: le imprese individuali; i consorzi tra imprese; le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa/mutua assicuratrice, è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine); gli enti non economici; le aziende ospedaliere; le aziende socio sanitarie; le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea – Repertorio delle attività economiche); le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.

Il quantum da versare
– La tassa annuale:

• sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.);
• è deducibile ai fini Ires e Irap;
• è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento.
Quindi, relativamente al versamento da effettuare entro il 16.03.2015, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2015, ed è pari a:

309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90;
516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.

Irrilevante l’aumento del capitale sociale dopo il 1° gennaio 2015 – Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2015 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2015). Si propone il seguente esempio: Alfa srl ha un capitale sociale all’1.1.2015 pari ad € 350.000. Il 10.03.2015 l’assemblea delibera l’aumento del medesimo a € 600.000. Entro il 16.3.2015 la società deve versare la tassa dovuta per il 2015 nella misura di € 309,87. Nel 2016 la tassa dovuta sarà pari a € 516,46 a patto che al 01.01.2016 il capitale sociale risulti invariato.

Modalità di versamento – Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
In tutti gli altri casi, il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

• Codice tributo: “7085”;
• Anno di riferimento: “2015”.

L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società.

Sanzioni – Nell’ambito del D.P.R. n. 641/72 non si riscontra una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali. In mancanza di una specifica sanzione, si potrebbe fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, di cui all’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.

FONTE: fiscal-focus.info

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