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Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: non vale il silenzio assenso

Per installare impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro è necessario un accordo tra datore di lavoro e rappresentanza sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Con l’istanza di interpello n. 3/2019 il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiede il parere del Ministero del lavoro in merito all’applicazione del silenzio assenso per la richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti videosorveglianza sui luoghi di lavoro.

Si chiede in pratica se il silenzio dell’organo amministrativo, in relazione all’istanza di autorizzazione di istallazione di impianti id videosorveglianza, possa essere considerato un assenso tacito, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.

Il parere del Ministero

Il Ministero ricorda che in base all’art. 4 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

La stessa legge stabilisce, tuttavia, l’utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le disposizioni contenute nel suddetto art. 4 vogliono tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l’attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Tuttavia in base allo statuto dei lavoratori l’istallazione di tali dispositivi è possibile a condizione che:

  1. vi sia un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali
  2. in mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

La tutela della privacy del lavoratore

Il Ministero evidenzia, in proposito, che con una nota del 16 aprile 2012 l’allora Direzione Generale per l’attività ispettiva aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970.

In quella occasione era stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico.

Pertanto conclude la nota del Ministero:

la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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