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730 pre-compilato: on-line il provvedimento con le modalità di accesso

Modello-730Pronte le regole per l’accesso (dal 15 aprile 2015) al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari.

Dopo aver ottenuto il via libera del Garante per la Protezione dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate fissa, con un provvedimento firmato ieri 23 febbraio 2015, le modalità tecniche che consentiranno di accedere alla dichiarazione nel rispetto di stringenti standard a tutela della privacy.

Da quest’anno l’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mette a disposizione il Modello 730 precompilato.

Chi può utilizzare il 730 pre-compilato – Individuati i contribuenti destinatari del 730 pre-compilato:
• lavoratori dipendenti e pensionati,
• che lo scorso anno hanno presentato il 730 (o il modello Unico con le caratteristiche del 730).
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti,
• in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730,
• oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
Si ricorda, tra l’altro, che la dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Modalità di presentazione
– Il 730 pre-compilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di:
• presentazione diretta all’Agenzia delle entrate
• sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Presentazione tramite intermediario – Con il provvedimento di ieri vengono fissati i paletti per l’accesso da parte di sostituti d’imposta, Caf e professionisti per ricevere i 730 precompilati degli assistiti; essi dovranno:
• acquisirne prima la delega
• e formulare online una specifica richiesta.
I loro accessi saranno tracciati e l’Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe.

Presentazione diretta – Per i cittadini che decideranno di gestire in autonomia la propria dichiarazione:
• potranno entrare nell’area autenticata sul sito dell’Agenzia sia con username e password Fisconline
• sia, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.
In ogni caso, il contribuente potrà sapere chi ha avuto accesso ai propri documenti tramite funzionalità dedicate, disponibili nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione. Anche il contribuente che non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, chi ha perso il lavoro nel 2015), può accedere al 730 precompilato e, in tal caso, può versare le somme eventualmente dovute con l’F24, che sarà reso disponibile già compilato, oppure indicare il conto corrente bancario su cui ricevere l’eventuale rimborso.
Il contribuente potrà, inoltre, consultare la dichiarazione presentata e l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile, oltre che ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730 precompilato semplicemente inserendo un indirizzo di posta elettronica valido. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web.

A partire dal 1° maggio 2015, i cittadini interessati potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro cinque giorni otterranno la ricevuta con il numero di protocollo telematico del file inviato.
Sarà poi compito delle Entrate rendere disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili delle dichiarazioni, per il riconoscimento del rimborso o per l’effettuazione delle trattenute direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l’Agenzia informerà il contribuente sia tramite un avviso nell’area autenticata, sia via email.
Qualora, invece, il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio, comunicherà in via telematica all’Agenzia il codice fiscale dell’interessato.
In queste due ipotesi, il cittadino potrà, sempre attraverso l’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia, presentare un 730 integrativo modificando esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicandone l’assenza o, in alternativa, rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

FONTE: fiscal-focus.info

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