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Lavoro e sicurezza. Sul portale Inail la nuova versione del modello OT24.

INAILNei giorni scorsi l’Inail ha messo a disposizione sul proprio portale online la nuova versione del modello OT24. Tale modello dovrà essere utilizzato al fine di richiedere le agevolazioni riservate ai soggetti che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Questa nuova versione, da presentare entro la fine di febbraio del prossimo anno, sarà valida in riferimento alle richieste del 2014.

Oscillazione per prevenzione
– L’Istituto applica uno sconto alle aziende che migliorano le condizioni di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, questo sconto viene definito in maniera tecnica ‘oscillazione per prevenzione’. Le aziende interessate devono essere in attività da almeno due anni e gli interventi adottati devono essere aggiuntivi a quelli minimi imposti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In sostanza, la cosiddetta ‘oscillazione per prevenzione’ contrae il tasso di premio applicabile all’azienda permettendo in tal modo di risparmiare sul premio che la stessa deve al suddetto istituto. La contrazione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in base al numero dei lavoratori-anno del periodo, ciò in virtù del decreto ministeriale 3/2/10, che ha riscritto il testo dell’art. 24 del precedente decreto ministeriale 12/12/2000. In generale, le imprese che hanno fino a 10 lavoratori all’anno potranno usufruire di una riduzione del 30%; quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti del 23%; quelle da 51 a 100 del 18%; da 101 a 200 del 15%; da 201 a 500 del 12%; e infine quelle con più di 500 del 7%. L’Inail riconosce l’agevolazione solo per l’anno per il quale si è inoltrata la richiesta. La sconto, una volta riconosciuto dall’Istituto, dovrà essere applicato dall’azienda stessa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno. Infine, l’‘oscillazione per prevenzione’ viene fatta altresì rientrare tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24/10/2007.

La risposta dell’Inail – Come abbiamo visto, la domanda relativa all’anno in corso dovrà essere presentata entro la fine del febbraio 2015. Una volta ricevuta l’istanza, l’Istituto ha 120 giorni di tempo per comunicare all’impresa richiedente il provvedimento adottato, accompagnando la comunicazione con le adeguate motivazioni.

I requisiti – In ogni caso, per beneficiare dello sconto è necessario che l’azienda richiedente risponda a determinati requisiti. In primo luogo, i soggetti che presentano l’istanza devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa, oltreché in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). Secondariamente, nell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’agevolazione, l’impresa deve aver apportato delle misure di miglioramento per quel che concerne la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. E, per concludere, al momento della concessione dello sconto, i datori di lavoro devono essere in possesso di ulteriori requisiti, quali:
– “l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, nonché degli altri obblighi di legge”;
– “l’inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (c.d. “cause ostative”)”;
– “il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili”.

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