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Immobili in comodato a figli /genitori: TASI o non TASI?

TasiIl regime previsto per le abitazioni principali va applicato anche alle abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale (Faq MEF Imu-Tasi del 4 giugno 2014).
Così le abitazioni assimilate all’abitazione principale rimangono escluse dall’Imu, ma soggette a Tasi.

Gli immobili assimilati all’abitazione principale – Le abitazioni assimilate per legge all’abitazione principale sono:
– le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– gli alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
– la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un’unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune può assimilare all’abitazione principale con proprio regolamento:
– l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
– l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

Gli immobili, concessi in comodato a figli o a genitori – Gli immobili, concessi in comodato a figli o a genitori (parenti 1° grado in linea retta), che li utilizzano come abitazione principale, è possibile vengano assimilati alle abitazioni principali.
È necessario che l’equiparazione venga, comunque, prevista dal comune ed è limitata:
– alla quota di rendita non eccedente i 500 euro;
– ai casi in cui l’ISEE familiare non supera i 15.000 euro annui.
Dunque, se il comune ha scelto nella delibera comunale di fissare il criterio della rendita come quello discriminante e se, ad esempio, la rendita fosse pari a 600 euro, fino a 500 euro, si applica l’aliquota dell’abitazione principale e la detrazione fissa, per l’eccedenza si applica l’aliquota degli altri immobili, senza detrazioni.
Se invece il comune avesse scelto il criterio dell’ISEE familiare (che non deve superare i 15.000 euro) e qualora si rispetti il parametro, si deve applicare l’aliquota dell’abitazione principale e la detrazione sull’intera rendita di 600 euro.

La compartecipazione al tributo
– Si ricorda che se si calcola la TASI su un’abitazione principale, anche se in via assimilata, come nel caso del comodato ai figli o genitori, l’obbligo di versamento ricade sul possessore e non sull’occupante (FAQ del MEF del 04.06.2014). Ma questo è vero fino alla soglia dei 500 euro. Oltre i 500 euro, si applicano le regole degli “altri immobili” e quindi scatta anche la compartecipazione dell’occupante al tributo, assieme al possessore (10% – 30% o 10% in mancanza di delibera).
Anche per l’abitazione parzialmente locata, ad esempio, la Tasi andrebbe pagata solo dal proprietario dell’immobile.

Se il comune non prevede l’assimilazione, l’immobile soggiace alle regole standard previste per “gli altri immobili”, dunque si applicherà l’aliquota TASI per immobili diversi dall’abitazione principale e non si applicherà la detrazione. Si dovrà inoltre suddividere l’importo dovuto tra possessore e occupante (10%-30%), generando due F24 diversi, perché intestati a contribuenti diversi e con importi differenti.

FONTE: fiscal-focus.info

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