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Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Il medico competente gode di autonomia funzionale

MedicoÈ esclusa la subordinazione del medico competente al RSPP.

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 28/2014 in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha chiarito che in caso di coincidenza tra il ruolo di direttore di UOC (Unità Operativa Complessa) con lo svolgimento delle funzioni di RSPP, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC, incaricato a svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico. Ciò in quanto il medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni gode di una piena autonomia organizzativa e funzionale.

Il quesito – La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’art. 39, c. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), il quale afferma che il datore di lavoro deve assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. In particolare, nel precisare che in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il RSPP è il direttore, viene chiesto se il datore di lavoro può subordinare gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Figura autonoma – Prima di rispondere al quesito su esposto, la Commissione interpelli sottolinea che seppur l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la non delegabilità della designazione del RSPP e non anche della nomina del medico competente, non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.

Risposta commissione interpelli –
La Commissione interpelli sulla sicurezza, presa visione del quesito su esposto, chiarisce innanzitutto che il T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni e condizionamenti. Quindi, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

FONTE: fiscal-focus.info

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