Voluntary Disclosure: on-line il modello per l’adesione

finanziamentiPronto il modello definitivo per la richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 186/2014.
Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del modello da presentare alla medesima Agenzia per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2014 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e non.
Approvate anche le istruzioni al modello.
Il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto dal:
frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
• dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente;
• dai quadri per l’indicazione dei soggetti, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.

Chi deve utilizzare il modello?
Il modello deve essere utilizzato dall’autore della violazione:
– degli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 4, co. 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 186 del 2014;
– e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima Legge n. 186 del 2014.

OPZIONE PER IL REGIME FORFETARIO –
Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto dall’art. 5-quinquies, comma 8, del citato decreto Legge n. 167 del 1990.
Attenzione: non conviene sempre tale regime, il trade off rispetto alla tassazione ordinaria va valutato dal professionista incaricato.

Modalità di presentazione – Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato:
• un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente;
• nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

INTEGRAZIONE DEL MODELLO – È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.
L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (30.09.2015).

Termine di presentazione – Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015.
L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
Nella ricevuta viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a cui dovrà essere inviata la documentazione a supporto dell’istanza e la relazione di accompagnamento del professionista.

Documentazione a corredo –
Ai sensi dell’art. 5-quater, lett. a), del D.L. n. 167 del 1990 e dell’art. 1, comma 3, lett. a), della L. n. 186 del 2014, la richiesta di accesso va corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d’imposta oggetto della procedura:
• l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
• la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
• la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine:
• ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura.
Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero, nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. Nell’allegato n. 4 è fornito uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione.

La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta telematica Entratel dell’istanza.
Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell’elenco riportato nell’allegato n. 3 al modello, sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’interessato, individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
La trasmissione della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, comunque non oltre il 30 settembre 2015.
Nella sola ipotesi d’istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.

FONTE: fiscal-focus.info