Compensazione interna vietata dal 2015

F24In virtù delle novità introdotte dall’art. 15 del D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (c.d. “Decreto semplificazioni”), dal 1° gennaio:
– non è più possibile la compensazione interna di ritenute e imposte sostitutive versate in eccesso;
– sarà necessario ricorrere al modello F24 per la compensazione delle somme rimborsate ai dipendenti sulla base del modello 730.

Uno sguardo al passato
Come noto, a decorrere dal 2000, per effetto delle modifiche introdotte dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al sostituto è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento (ad esempio, un’eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo poteva essere utilizzata per ridurre un versamento di ritenute applicate sul reddito di lavoro dipendente).

Tuttavia, non era previsto che lo scomputo transitasse per il modello F24, dovendo nel modello di versamento essere esclusivamente indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell’avvenuto scomputo.

Per effetto delle novità introdotte dal Decreto semplificazioni questa disposizione è stata abrogata, pertanto le compensazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di pagamento F24.

I crediti da 730
In virtù delle novità introdotte, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati dovranno essere compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente mediante modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.

La norma stabilisce tuttavia che tali somme, oggetto di compensazione, non rientrano nel calcolo del limite dei 700mila euro che, come noto, rappresenta la soglia massima per la compensazione delle imposte.

La circolare 31/E del 2014 è inoltre intervenuta, successivamente, sul tema, chiarendo che per le compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità scatta invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia utilizzata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo.
Quanto appena esposto trova giustificazione ove si consideri che, come precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.

La decorrenza
La Circolare 31/E chiarisce che la nuove compensazioni dovranno transitare nel modello F24 a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014 (si pensi, a tal proposito, alle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell’ambito del conguaglio relativo al 2014).

La circolare chiarisce inoltre che con risoluzione saranno forniti i codici tributo da utilizzare per le compensazioni.

Ciò che in questa sede merita di essere sottolineato è che, sebbene le novità troveranno piena efficacia sin dai versamenti del 16 febbraio 2015, ad oggi ancora non è stata emanata alcuna risoluzione indicante le modalità di indicazione dei crediti nel modello F24.

Ci si augura, tuttavia, che la semplificazione introdotta porti a una riduzione delle informazioni da riportare nel modello 770: dovrebbe infatti sparire il quadro SX dedicato alle compensazioni.

FONTE: fiscal-focus.info