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Minimi: Comunicazione Inps entro il 28.02

finanziamentiPer i contribuenti in attività adesione entro fine febbraio.

Premessa – I contribuenti già in attività che dal 1° gennaio 2015 operano con il nuovo regime forfettario e intendono fruire anche delle agevolazioni previdenziali previste, sono tenuti a comunicare telematicamente l’adesione all’Inps entro il prossimo 28 febbraio. Per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015, la comunicazione deve invece avvenire con la massima tempestività rispetto alla ricevuta dell’avvenuta iscrizione. Questo è quanto chiarito dall’Inps nella circolare 29 del 10 febbraio.

Regime contributivo – La legge di stabilità 2015 ha previsto, per chi opta per il nuovo forfettario, la possibilità di fruire di un’agevolazione data dal fatto che “non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 […]”.

Agevolazione – In sostanza, i soggetti che applicano il regime forfetario possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto, usufruendo di tale regime, i contribuenti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno così versare la c.d. quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Adesione – L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Inps. In particolare, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015 hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Inizio attività – I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione, attraverso la citata procedura telematizzata, al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Cessazione – Qualora il regime forfettario cessi (volontariamente o meno) anche il regime previdenziale agevolato viene disapplicato. In particolare l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi: venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio; scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato; comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

FONTE: fiscal-focus.info

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