RLS – Non è sempre obbligatorio aggiornare la formazione nelle aziende con meno di 15 lavoratori

RLSIn questi giorni stiamo ricevendo tantissime richieste di informazioni in merito all’obbligatorietà o meno di aggiornamento  dei corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ci teniamo a precisare che la legge, non prevede alcun obbligo di aggiornamento degli RLS per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori, salvo alcuni casi che per completezza riportiamo di seguito. Il corso di aggiornamento RLS di 4 ore annue è obbligatorio per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.

A tal proposito si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro pubblicando nel 2010 una circolare, la quale stabilisce che, anche per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori, vige l’obbligo di aggiornare la formazione del proprio RLS solo in alcuni specifici casi.
L’ eventuale obbligo di aggiornamento trova fondamento nell’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Analizzando quanto sopra citato, non si ravvisa l’obbligo di aggiornamento per gli RLS se nell’attività lavorativa non sono state effettuate variazioni lavorative sostanziali, se non sono insorti nuovi rischi, se non sono state integrate nuove attrezzature e/o nuove fasi lavorative.

Estratto dalla circolare del ministero del lavoro

L’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovo rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede – espressamente prevista dal legislatore – di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato.
Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di assicurare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.