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ASD: Compensi istruttori fino a 7.500 €

digitalizzazioneCapita spesso che le associazioni o società sportive dilettantistiche eroghino ai propri istruttori sportivi delle somme. A seconda della natura della somma erogata, varia la tassazione da applicare.

Aspetti Irpef – Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir sono considerati redditi diversi:
• le indennità di trasferta;
• i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
• i compensi derivanti da rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, dai direttori tecnici, dai collaboratori di cori, bande e filodrammatiche e da coloro che svolgono le funzioni di carattere amministrativo-gestionale sopra citate godono di una soglia di esenzione dall’imposta pari a € 7.500,00. Pertanto, il percettore potrà essere considerato familiare fiscalmente a carico, anche se il predetto importo è superiore al limite di 2.840,51 euro ordinariamente previsto dall’articolo 12, Tuir, in relazione alle altre tipologie di reddito.
I compensi percepiti da ASD di importo complessivo inferiore a 7.500,00 sono esenti da imposizione e non devono essere indicati nel 730.
Nel caso in cui, tuttavia, il soggetto percepisca altri redditi e sia tenuto alla presentazione di Unico, anche i compensi sportivi dovranno essere indicati (pur non essendo tassati).
L’eventuale mancata indicazione è da considerarsi una vera e propria omissione, che incide sul calcolo delle imposte.

Per la parte eccedente, l’ente, su dette somme, applica una ritenuta:
• a titolo di imposta fino a € 20.658,28 (in pratica, su un reddito complessivo di € 28.158,28 viene operata la ritenuta solo su € 20.658,28);
• a titolo di acconto per la parte eccedente.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che i compensi eccedenti la soglia di € 7.500, derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche sono assoggettati a IRPEF e all’addizionale regionale, oltreché all’addizionale comunale (si veda Risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106).
In sostanza, per il percettore, tali compensi seguono la seguente tassazione:
• i primi € 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF (aliquota al 23%) maggiorata delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo d’acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata delle addizionali regionale e comunale. La parte del reddito eccedente € 28.158,28 (€ 7.500,00 + € 20.658,28), sarà poi assoggettata a IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d’imposta.
Le aliquote relative all’addizionale regionale e comunale sono quelle deliberate dalla Regione o dal Comune, titolari del tributo nel quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.
Ad esempio, per l’addizionale regionale non deve essere considerata l’aliquota base (1,23%), ma l’aliquota effettiva deliberata dalla Regione dove risiede il collaboratore (Risoluzione n. 106/2012).
Il periodo di imposta a cui fare riferimento è quello del percettore, per cui, essendo lo stesso persona fisica, coincide con l’anno solare e non con il periodo d’imposta dell’ente.
Ad es. un’associazione con esercizio 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 che eroga due compensi ad un atleta dilettante:
– € 7.500,00 il 4 luglio 2014;
– € 8.500,00 il 9 marzo 2015.
Tratterà tali compensi:
• come onere pari a € 16.000,00 nel periodo d’imposta 1/7/2014 – 30/6/2015;
• mentre per il percipiente sono due compensi che rientrano in due distinti periodi d’imposta (2014 e 2015). Tali compensi non concorrono alla formazione del reddito degli anni 2014 e 2015.
Non fanno reddito, d’altro canto, i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percettore.
Qualora le prestazioni venissero effettuate all’interno del territorio comunale, o se le spese non fossero documentate, le indennità chilometriche non concorrerebbero alla formazione del reddito fino alla franchigia di € 7.500,00 (Risoluzione n. 38/2014).
La ritenuta da applicare sulla somma eccedente € 7.500,00 è così scomposta:
– quota IRPEF aliquota 23% (codice 1040);
– quota addizionale regionale IRPEF (codice 3802);
– quota addizionale comunale IRPEF (codice 3848).
Perché l’associazione possa applicare correttamente le ritenute sui compensi erogati, è necessario che lo sportivo rilasci apposita dichiarazione, dalla quale dovrà emergere se lo stesso ha superato o meno il limite annuo di € 7.500,00.

Aspetti Irap – Dal punto di vista Irap, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, se riferiti all’attività istituzionale e sono deducibili se relativi all’attività commerciale.

FONTE: fiscal-focus.info

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