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DdL Concorrenza, novità per società e professionisti

ContabilitàLe S.r.l. semplificate (1 euro di capitale sociale) potranno essere costituite anche mediante scrittura privata e non solo più per atto pubblico. Per il trasferimento di quote sociali delle S.r.l. e la costituzione sulle stesse di diritti parziali, potrà essere utilizzata una nuova procedura che estromette il professionista dal deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese.

Sono queste le novità più rilevanti in materia di diritto societario contenute nel disegno della Legge per la Concorrenza e il Mercato, in questi giorni all’esame della Commissione Industria del Senato. Ecco in sintesi le misure che riguardano le società e i professionisti.

S.r.l. semplificate

All’art. 44 il provvedimento inserisce anche la scrittura privata tra gli atti di costituzione delle società, stabilendo che, in tal caso, gli amministratori, entro 20 giorni, dovranno provvedere al deposito dell’atto per la sua iscrizione presso l’Ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Cessione quote S.r.l.

La nuova procedura di redazione dell’atto di trasferimento quote inserita all’art. 45 del Disegno legge si aggiunge in alternativa alle due già esistenti e precisamente:

  • tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • con le modalità di cui all’art. 36, c. 1-bis, D.L. n. 112/2008, ovvero tramite sottoscrizione dell’atto con firma digitale e deposito, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, entro 30 giorni, presso il Registro delle imprese effettuato da un iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili munito della firma digitale e allo scopo incaricato dalle parti.

Il tertium genus introdotto dal DdL Concorrenza consente, in deroga alle disposizioni sull’iscrizione degli atti al Registro imprese di cui all’art. 11, c. 4, D.P.R. n. 581/1995, il trasferimento per atto firmato digitalmente ex art. 25, C.A.D. (dunque autenticato dal Notaio) dalle parti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia (la novità è già stata oggetto delle critiche del CNDCEC in audizione presso la Commissione Industria).

L’utilizzo della firma digitale e della diretta trasmissione dell’atto al Registro Imprese vengono estesi dal provvedimento anche agli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici. Gli adempimenti potranno essere svolti anche da un (qualsiasi) intermediario incaricato scelto tra “professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l’adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico”.

Attività professionali

Cambieranno le regole anche per le professioni regolamentate in relazione alle quali il compenso previamente pattuito con il cliente, il grado di complessità dell’incarico e i dati della polizza assicurativa dovranno essere noti “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale. Il disegno interviene inoltre su specifiche attività professionali, quali:

  • Avvocati: le novità più rilevanti consisteranno nell’obbligo di preventivo e nell’apertura ai soci di capitale;
  • Notai: come si desume da quanto sopraesposto, non avranno più l’esclusiva per la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate e per la sottoscrizione digitale di atti relativi alle S.r.l.;
  • Società di Ingegneria: potranno liberamente operare ma con una serie di obblighi a tutela dei clienti;
  • Farmacie: verrà consentito l’ingresso di soci di capitale e ai titolari, al fine ampliare la capacità di vendita e offrire più sconti, sarà consentito avere fino a quattro licenze.

FONTE: http://fiscopiu.it

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