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Equitalia: il pagamento a rate non sospende più il fermo auto

equitaliaInutile chiedere a Equitalia la rateazione delle cartelle di pagamento solo per sbarazzarsi del fermo auto: oggi, nonostante l’accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato presentata dal contribuente, le ganasce fiscali restano lo stesso fino al pagamento dell’ultima rata. È quanto prevede il decreto legislativo n. 159/2015 di riforma della riscossione esattoriale oggetto della circolare n. 98/2015 inviata dalla capogruppo Equitalia Spa a tutte le strutture operative.

Se in passato, il cittadino che avesse ricevuto il fermo auto o l’ipoteca sulla casa poteva sbarazzarsi della misura cautelare presentando un’istanza di rateazione e pagando la prima rata, oggi non è più così. Attualmente, infatti, l’istanza blocca solo i pignoramenti in corso e interdice quelli futuri (ma solo con il pagamento della prima rata), inoltre vieta che, un domani, Equitalia possa attuare fermi e ipoteche, ma questi ultimi, se già iscritti prima della domanda di dilazione, restano fino a estinzione totale del debito.

Si tratta di una previsione estremamente svantaggiosa per il contribuente e la ragione è facilmente intuibile. Si consideri che un piano di rateazione dura 72 o 120 rate (rispettivamente 6 o 10 anni): ebbene, dopo tutto questo tempo, l’auto – che se oggetto di fermo non può essere utilizzata – perde integralmente il suo valore se non risulterà addirittura del tutto usurata dall’inattività e dalle intemperie climatiche. Il che potrebbe portare il contribuente a fare una valutazione di tipo opposto: lasciare il fermo sull’auto e, anziché chiedere a Equitalia la rateazione e pagare il proprio debito, acquistare un nuovo mezzo, confidando nel fatto che il fermo difficilmente viene posto su due auto (una circolare interna emessa dall’Agente della Riscossione stabilisce, infatti, che per debiti fino a 2mila euro, Equitalia può procedere a massimo 1 fermo auto).

Così, per impedire, già in anticipo, l’iscrizione di un fermo auto non pochi contribuenti stanno adottando l’escamotage di cointestare il mezzo a un’altra persona.

Il problema è meno grave con l’ipoteca la quale, ovviamente, non impedisce di utilizzare l’immobile, né di venderlo (in tal caso, l’ipoteca segue il nuovo proprietario, riducendo di fatto il valore di mercato del bene). Dunque, se tutto sommato il contribuente può ben vivere con un’ipoteca per 5 o 10 anni, non così per il fermo, che impone l’acquisto di una nuova vettura o l’utilizzo di mezzi pubblici per un tempo estremamente lungo.

La riforma prevede inoltre che la richiesta di rateazione non blocca le azioni esecutive se il bene espropriato è stato già venduto all’asta, oppure se il creditore abbia presentato istanza di assegnazione (nelle ipotesi in cui l’incanto non sia andato a buon fine).

Infine, l’accoglimento della rateazione non blocca neanche il pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente, pensione, crediti di clienti, ecc.) se il terzo ha già reso dichiarazione positiva di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo. In tutti gli altri casi la procedura si fermerà, purché il contribuente versi la prima rata.

FONTE: lavorofisco.it

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