Alcool, droghe e sorveglianza sanitaria: Pubblicata la bozza del nuovo Accordo Stato Regioni

Min SaluteLo scorso 20 novembre, il Ministero della Salute ha trasmesso la bozza del nuovo accordo stato-regioni dedicato alle misure di prevenzione di infortuni dovuti ad uso di alcol e droghe, che dovrà essere approvato in previsione per i primi mesi del 2016.

Non ci sarà più distinzione tra elenchi “alcol” e “droghe” ma un unico elenco che comprende:

  • impiego gas tossici
  • fabbricazione e uso di fuochi artificiali
  • direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
  • attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
  • attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
  • attività comportanti l’obbligo dotazione di armi
  • autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
  • circolazione dei treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario
  • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
  • personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
  • personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
  • conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
  • personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
  • controllori di volo
  • personale aeronautico di volo
  • collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti specifica abilitazione
  • addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • addetto alla conduzione di gru per autocarro
  • addetto alla conduzione di gru a torre
  • addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • addetto alla conduzione di gru mobili
  • addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
  • addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  • addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo
  • attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
  • attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
  • attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
  • attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

Per tutti questi soggetti sopra elencati sarà vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro.

Il limite per l’alcol è fissato a 0,3 g/l. Le aziende ove operano le suddette mansioni dovranno attuare dei piani informativi ai lavoratori, mettere a disposizione dei lavoratori test rapidi riguardo il tasso alcolemico e attivare i controlli per mezzo del medico competente.

Almeno 1 volta ogni 3 anni tutti i lavoratori suddetti devono essere visitati dal medico competente che prevederà un’anamnesi ed un esame obiettivo specifico. Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami del sangue sulla funzionalità epatica. Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita e/o avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente.

Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (per esempio quelli che escono dall’azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test urinario con preavviso massimo di 48 ore. Tale scelta deve essere motivata nel piano sanitario.

In caso di positività all’etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l’ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è  sceso a 0 g/l. La positività alle droghe comporterà l’astensione dal turno.

Il lavoratore sarà sottoposto a controlli a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del medico competente e potrà essere inviato, se ci sono gli elementi, ad effettuare test del capello per confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici, e giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione, incaricato di conseguenza, ove possibile, a mansioni diverse.

Se l’esame presso i Servizi Pubblici risulta negativo per dipendenza da droghe o abuso alcolico, il lavoratore sarà riammesso al lavoro.