Canone Tv in bolletta: l’Agenzia fa piena luce

canoneNella circolare, fra l’altro, le tabelle esplicative che indicano quanto si paga nelle diverse ipotesi e le risposte a casi particolari riguardanti il primo anno di addebito.

Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del canone Tv, con particolare riguardo all’individuazione delle utenze addebitabili e alla determinazione degli importi, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento.

Utenze addebitabili
Sono individuate dall’articolo 3 del Regolamento adottato con decreto 94 del 13 maggio scorso del Mise di concerto con il Mef. Come è noto, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.
La circolare, al riguardo, precisa che le utenze sono individuate o direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, in base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, le cui informazioni sono disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2 del Regolamento).

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Di conseguenza, in caso di più utenze residenziali, l’addebito avverrà su una sola fornitura. Se la coincidenza si verifica per due o più contratti rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di residenza.

La voltura non comporta particolari variazioni, se non la disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Anche la voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile.

La fase di avvio del nuovo sistema di riscossione prevede che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate le sette rate scadute. Pertanto, in sede di prima applicazione, costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Importi da addebitare
Il canone Tv è di 100 euro annui.
Per gli utenti di energia elettrica residenziale, il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica successive alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
Ai fini dell’addebito, si tiene conto della dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone.
La circolare contiene specifiche tabelle esplicative che indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.

Casi particolari
L’Agenzia, inoltre, fornisce precisazioni su singole questioni relative al primo anno di addebito, descrivendo il caso e la regola da applicare. Ad esempio, il contribuente con una fornitura residente attiva dal 1° gennaio 2016 e ancora attiva il 1° luglio 2016, pagherà il canone da gennaio a luglio e poi prosegue con ratei mensili. E ancora, il contribuente che ha una fornitura residente attivata successivamente al 1° gennaio 2016 ed entro il 30 settembre 2016, pagherà il canone dalla rata del mese di attivazione.

Dichiarazioni sostitutive
Il contribuente che ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito modello, la sussistenza di altra utenza elettrica pagante, non dovrà pagare alcun canone.
Un apposito punto della circolare (3.3.1.) chiarisce, infine, in quali casi e in che misura è dovuto il canone dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione, in ragione della data di attivazione dell’utenza e di quella di presentazione della dichiarazione stessa.

Patrizia De Juliis
FONTE: www.fiscooggi.it