Prevenzione incendi asili nido, il 7 ottobre scatta l’obbligo di adeguamento

asiloPrevenzione incendi asili nido, entro il 7 ottobre gli asili nido con oltre 30 persone esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi al dm 16 luglio 2014.

Entro il 7 ottobre 2016 gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 28 agosto 2014 devono adeguarsi alle regole previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi dm 16 luglio 2014.

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione prevista dall’art. 4 comma 2-bis del dl 192/2014 (“Milleproroghe”), convertito in legge 11/2015.

Entro il 7 ottobre, dunque, occorre presentare la Scia antincendio ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011.

Contenuti dm 16 luglio 2014

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:

  • asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni
  • persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici
  4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il decreto dispone una serie di requisiti da rispettare in merito a:

  • ubicazione
  • caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq)
  • classe REI di strutture portanti ed elementi di compartimentazione
  • classe di reazione al fuoco degli elementi

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it