Cassazione Penale, n. 38196 – Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Fatto:
1. Con sentenza in data 1.6.2016 il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui all’art.17, comma 1 lett.b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina, in qualità di legale rappresentante della M. & Co. S.r.l., del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo che avesse provveduto tardivamente all’adempimento della prescrizione impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la quale, attesa l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria dell’ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l’atto in ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Lamenta il ricorrente con un unico motivo di ricorso di non aver mai avuto contezza dell’accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l’ammissione al pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito di un’eventuale condanna a pena detentiva.

Diritto:
1. Il ricorso deve ritenersi in relazione ai singoli profili di censura svolti, manifestamente infondato.
Quanto al primo punto, risulta dagli atti di causa che ancorché al momento del sopralluogo da parte degli ispettori del lavoro fosse stato trovato presso la sede della società, in assenza dell’imputato, tale M.L. qualificatosi come responsabile in assenza del titolare, ciò nondimeno il verbale redatto a seguito del constatato inadempimento alla disposizione di cui all’art.17 d.lgs 81/2008 contenente la prescrizione relativa alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione con termine per la regolarizzazione di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, era stato ritualmente inviato all’imputato a mezzo di raccomandata da quest’ultimo ricevuta, così come afferma la sentenza impugnata, in data 30.6.2012. Al riguardo va rilevato che, come già affermato da questa Corte in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un’ipotesi di condizione di procedibilità dell’azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché l’accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un’indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 – dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 26406201). Non essendo rilevabile, né comunque evidenziato uno specifico error in procedendo in cui sia incorso il Tribunale leccese, e non essendo deducibili in sede di legittimità valutazioni in punto di merito, la censura svolta non può che essere ritenuta inammissibile.
2. Manifestamente infondata è altresì la contestazione del ricorrente in ordine al mancato inoltro della raccomandata presso il suo domicilio posto che secondo la normativa vigente in materia di notifiche di atti sia civili che penali la comunicazione a mezzo del servizio postale può essere eseguita, indifferentemente, presso l’abitazione del destinatario ovvero il luogo in cui questi esercita abitualmente la propria attività lavorativa: pienamente rituale risulta, pertanto, l’invio della raccomandata presso la sede della società, tale essendo il luogo dove questi svolge la propria attività lavorativa e dove risulta„essere stata ricevuta. A sconfessare peraltro, anche in punto di fatto, la tesi della mancata ricezione della suddetta comunicazione milita la circostanza che,sia pure tardivamente rispetto al termine concesso, risulta essersi provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione che nessun altro, se non il datore di lavoro, aveva il potere né tanto meno l’interesse ad effettuare. Dal momento tuttavia che l’adempimento alla prescrizione è avvenuto ben oltre il termine prescritto dall’organo di vigilanza, l’imputato non è stato perciò ammesso al pagamento dell’oblazione. Questi non ha pertanto titolo per dolersi della mancata estinzione del reato, che gli è stato pertanto, in difetto degli adempimenti di cui all’art. 21 d. lgs 758/1994, legittimamente ascritto.
3. In ordine all’ultimo profilo di doglianza, occorre premettere che la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena: l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Come già affermato da questa Corte nel suo supremo consesso il pregiudizio addotto dall’interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, non potendo, per contro, assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 – dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535). Nel solco così tracciato si registrano plurime pronunce di legittimità che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 , comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002 (sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010), il quale non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), hanno affermato l’inammissibilità per difetto dell’interesse ad impugnare, del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio” (Sez. 3, n. 21753 del 25/02/2014 – dep. 28/05/2014, D’Amico, Rv. 259722; Sez. 3, n. 22477 del 04/11/2014 – dep. 28/05/2015, Lanzo, Rv. 263623; Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015 – dep. 29/04/2015, Blasco, Rv. 263439), così superando un precedente orientamento difforme che ravvisava l’interesse giuridico qualificato all’impugnativa nella circostanza che dalla condanna conseguisse l’iscrizione nel casellario giudiziale, che non poteva, anteriormente all’intervento della Consulta, in caso di sospensione, essere eliminata.
Al sovra esposto indirizzo questo Collegio, pur consapevole di un’interpretazione minoritaria in contrasto, ritiene di dare continuità sottolineando che l’obiettivo perseguito dal ricorrente, volto a cautelarsi da future eventuali condanne a pena detentiva alle quali agganciare il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui oggi chiede la revoca, nell’ipotesi di commissione di nuovi reati, così da assicurarsi una sorta di salvacondotto per successive condotte illecite, costituisce un interesse di mero fatto, cui l’ordinamento giuridico non accorda alcuna protezione, non essendo certamente tutelabile una prospettiva criminosa da parte dell’imputato, ontologicamente stridente con la prognosi favorevole effettuata dal giudice di merito con la concessione del beneficio in esame.
In difetto pertanto di un interesse giuridicamente qualificato a supporto della revoca della sospensione condizionale della pena, ancorché applicata d’ufficio, anche il suddetto profilo di censura deve essere ritenuto inammissibile.
All’esito del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.: Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27.4.2017

FONTE: Cassazione Penale