In arrivo il bonus pubblicità 2018 per professionisti e Pmi: come richiederlo

Bonus pubblicità 2018, il Dipartimento per l’Editoria anticipa le regole di funzionamento e di calcolo del credito d’imposta per investimenti pubblicitari anche online e radio-tv.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noto i contenuti sul bonus pubblicità 2018 tramite un comunicato sul proprio sito.

Il decreto attuativo farà chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online che su radio e tv, introdotta dall’art. 57-bis del dl 50/2017.

La norma, ricordiamo, ha previsto un’importante agevolazione di natura fiscale, nella forma di credito di imposta, anche detto bonus pubblicità 2018.

Si tratta, quindi, di un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente) effettuati da

  • imprese
  • lavoratori autonomi
  • enti non commerciali

sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il bonus prevede l’erogazione di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa, anche online (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Misura del beneficio

Il bonus consiste in un credito d’imposta al 75% del valore incrementale degli investimenti, che arriverà fino al 90% per microimprese, PMI, e Startup Innovative soltanto dopo la pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità con gli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d’imposta, inoltre,  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti a acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio:

  • televendite
  • servizi di pronostici
  • giochi o scommesse con vincite di denaro
  • messaggeria vocale
  • chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, se il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, la sua concessione richiederà anche l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno.

Domanda di ammissione al beneficio

Per la presentazione della domanda è necessario una comunicazione telematica (prenotazione) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una finestra temporale di trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; laddove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per media analoghi si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it