Prorogato al 2019 l’obbligo fatturazione elettronica per l’acquisto carburante

Ok al decreto legge che rinvia l’obbligo fatturazione elettronica per coloro che “scaricano” l’acquisto di carburante, ma rimane l’obbligo di pagamenti tracciabili.

Via libera del Governo alla proroga dell’obbligo fattura elettronica nella cessione di carburanti: il Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018 ha approvato un decreto legge ( comunicato del 28 giugno 2018) che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per la cessione di carburante.

In particolare, il provvedimento proroga al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili; questo quanto previsto dal decreto.

In ogni caso, quindi, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla tenuta della scheda carburante per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo della fattura elettronica.

Come previsto dal provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: non solo gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

L’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), sarebbe entrato in vigore dal 1°luglio (circolare AE 30 aprile 2018, n. 8) imponendo l’uso della fatturazione elettronica a tutti coloro che necessitano della fattura e devono “scaricare” le spese per il carburante, ossia i titolari di Partita IVA (esclusi contribuenti minimi e forfetari) e di conseguenza le libere professioni. L’obbligo non riguarda i privati cittadini e i consumatori che non hanno bisogno di fattura.

Infatti, come specificato dalla legge di Bilancio 2018:

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

In questo modo si mandavano in pensione la “scheda carburante” e l’uso dei contanti  in modo da garantire:

  • una maggiore tracciabilità dei pagamenti
  • un più efficace contrasto agli illeciti che prevedevano una sopravvalutazione del consumo dei carburanti
  • un maggior versamento delle imposte

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it