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E’ possibile installare i sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro?

Ok all’installazione di sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro a fronte di dettagliate motivazioni riportate nel DVR. I chiarimenti nella circolare INL.

Per poter installare sistemi di controllo a distanza all’interno dei luoghi di lavoro, la richiesta di autorizzazione del datore di lavoro all’Inp deve riportare in modo preciso e circostanziato i motivi che giustificano l’installazione ai fini della prevenzione dei rischio di salute e sicurezza sul lavoro, corredate da un’apposita documentazione di supporto (DVR).

Questo, in sintesi, quanto chiarito nella circolare n. 302/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, a seguito di alcune richieste circa le motivazioni che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori.

Nella circolare si legge:

Va sottolineato che l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Si ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto. 

Inoltre, l’stanza dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, il DVR, da cui deve risultare che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è una misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

Più esattamente, le motivazioni vanno riportate nel documento di valutazione dei rischi, il DVR.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

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