Nuova proroga del termine per l’adeguamento antincendio scuole ed asili nido

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’adeguamento antincendio delle scuole e al 31 dicembre 2019 quello per gli asili nido.

Scuole e asili nido avranno più tempo per l’adeguamento antincendio: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 188 del 12 agosto 2019) il testo coordinato del dl n. 59/2019, recante anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.

In particolare, l’art. 4-bis del provvedimento interviene in modifica dei commi 2 e 2-bis, art. 4, del dl n. 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini per l’adeguamento antincendio:

  • il 31 dicembre 2021 per le scuole
  • il 31 dicembre 2019 per gli asili nido

Ecco il testo modificato dalla presente legge:

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e’ stabilito al 31 dicembre 2021.

2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, letteraa), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e’ stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2019

Ricordiamo che il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 2018.

Il primo step del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola, ossia:

  • i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
  • la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
  • l’organizzazione della gestione della sicurezza
  • l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica

Per adeguare le scuole non a norma, oltre alla regola tecnica prescrittiva del 1992 si può scegliere di seguire la nuova normativa prestazionale del cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” (decreto del ministero dell’Interno del 3 agosto 2015), ossia la regola tecnica specifica per le scuole entrata nel nuovo impianto normativo con decreto del 7 agosto 2017.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it