Scadenza DURC prorogata al 15 giugno

L’Inps informa che tutti i Durc che scadono prima del 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020.

A seguito dell’emergenza Coronavirus, l’Inps informa (circolare n. 1374 del 25 marzo) che l’art. 103 del dl n. 18/2020 (#CuraItalia), comma 2, prevede che:

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line), che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Proroga della scadenza dei Durc

L’Inps informa che:

tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni  appaltanti /amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta.

Durc, cos’è

Il Durc è il Documento che attesta la regolarità contributiva, ossia l’assolvimento da parte di un’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Pertanto il Durc non viene rilasciato:

  • a chi non è in regola;
  • a chi non paga;
  • a chi paga in ritardo i contributi ai lavoratori.

Ricordiamo che senza Durc non è possibile partecipare:

  • agli appalti e subappalti per lavori pubblici;
  • lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia/SCIA;
  • alle attestazioni Soa, le certificazioni necessarie per partecipare alle gare.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it