Provvedimenti di interdizione al lavoro post partum delle lavoratrici madri. Le indicazioni dell’INL

L’I.N.L., con nota n. 553 del 02/04/2021 ha offerto indicazioni in merito ai provvedimenti di interdizione al lavoro post partum delle lavoratrici madri.

In particolare ha chiarito che:

  • ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, stante il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B, D.Lgs. 151/2001, laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, si ritiene sufficiente la mera constatazione dell’adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR;
  • il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i 7 mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti 7 mesi, gli eventuali giorni non goduti a causa di parto prematuro e avendo cura di richiamare in proposito la circolare Inps n. 69/2016;
  • sul piano procedimentale, pur in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all’astensione, è in ogni caso necessaria l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione. Per quanto attiene, invece, alla richiesta nei confronti dell’Inps per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, occorre che la lavoratrice inoltri sempre un’apposita istanza all’Istituto, in quanto la sentenza dichiarativa del diritto non sostituisce l’atto provvedimentale della P.A., inteso quale presupposto necessario per l’erogazione della relativa indennità.