Green Pass Covid dal 6 agosto. Le regole per ogni settore

Ristoranti, cinema, teatri, palestre e altre attività con obbligo di Green Pass dal 6 agosto: misure anti Covid, regole, verifica e sanzioni previste.

Giro di vite sulle misure anti-Covid a causa del dilagare dei contagi da Coronavirus nella variante Delta particolarmente aggressiva tra i giovani: le regole diventano più stringenti anche in zona bianca da venerdì 6 agosto, quando entrano in vigore i nuovi obblighi previsti dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 22 luglio. Si introduce il green pass (Certificazione Verde) per una serie di attività economiche e sociali (rilasciato dopo la prima dose). Vediamo in sintesi quali sono i servizi, le attività e gli ambiti di applicazione delle nuove restrizioni, con le procedure di verifica e le sanzioni previste per le inadempienze.

Ristorazione

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso: il green pass va esibito solo se ci si siede a un tavolo al chiuso. Continua a essere libera, senza necessità di esibire documenti anti Covid, la consumazione all’aperto. E non è necessaria la certificazione nemmeno per la consumazione al bancone. Ricordiamo che in ogni caso per entrare nei locali è sempre necessario indossare la mascherina. Le nuove regole valgono per bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie.

Spettacolieventicompetizioni

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. Oltre all’obbligo di green pass e al rispetto di linee guida già adottate, ci sono una serie di previsioni aggiuntive.

Gli spettacoli aperti al pubblico, anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5mila all’aperto e 2mila 500 al chiuso. In zona gialla capienza non superiore al 50%, numero massimo di spettatori non sopra i 2mila500 per gli spettacoli all’aperto e a mille per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Regole particolari per gli eventi sportivi, oltre all’obbligo di green pass. In zona bianca, capienza massima consentita non superiore al 50% all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla, capienza consentita non superiore al 25% di quella massima autorizzata e numero massimo di spettatori non superiore a 2mila 500 per gli impianti all’aperto e a mille per gli impianti al chiuso.

Altre attività con Green Pass

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (sono esclusi i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione, tutte attività per le quali non è richiesta il documento anti Covid);
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Tampone alternativo

Per tutte le attività sopra indicati bisogna avere il green pass, che viene rilasciato per avvenuta vaccinazione, guarigione dal Covid oppure tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Coloro che non hanno il green pass possono partecipare alle attività sopra indicate se effettuano un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid. E’ prevista la definizione di un protocollo per assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Sanzioni

I titolari delle attività per le quali è richiesto il green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le violazioni sono punibili con sanzioni pecuniarie da 400 a mille euro, sia per i clienti sia per gli esercenti/gestori dei locali. Dopo tre violazioni in tre giorni diversi, l’esercizio rischia la chiusura da 1 a 10 giorni.

“La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo”.

Verifica Green Pass

In attesa di chiarimenti sulle modalità di verifica – che può avvenire tramite esibizione del documento cartaceo o digitale – si segnala che sulla piattaforma nazionale DGC viene prevista, come procedura di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, l’utilizzo della App gratuita VerificaC19, installata su dispositivo mobile. La App permette di validare l’autenticità delle certificazioni senza connessione internet e senza memorizzare informazioni (si limita a verificare il QR Code e a segnalare una spunta verde se è conforme e in corso di validità). In base alla normativa, posso usare tale app:

  • I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.