D.L. Sicurezza Lavoro 2025: tutte le misure

Badge digitale di cantiere, sanzioni più severe per la patente a crediti, incentivi alle imprese virtuose, modifiche al D.Lgs. 81/08 su formazione, DPI, rischio caduta dall’alto
Nel Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 è stato approvato un nuovo decreto sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
Annunciato dal Ministero del Lavoro già in giugno e frutto di un lungo confronto con le parti sociali, il provvedimento introduce novità significative in diversi ambiti e modifiche importanti al testo Unico della Sicurezza, tra cui il rafforzamento della patente a crediti, l’adozione di badge digitali per i cantieri, l’aggiornamento dei sistemi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto, la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.
Ecco una sintesi delle principali misure previste dal D.L. Sicurezza Lavoro e la bozza PDF approvata dal Consiglio dei Ministri, in attesa di disporre del testo ufficiale che sarà a breve pubblicato in Gazzetta.
Revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende virtuose
L’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Potenziata l’attività di vigilanza in materia di subappalto
L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL“, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Ricordiamo che, come previsto dal comma 7 dell’articolo 29 del D.L. 19/2024, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “Lista di conformità INL“.
| Comma 7 art. 29 D.L. 19/2024 (vigente) | Comma 7 art. 29 D.L. 19/2024 (con eventuali modifiche) |
| All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. | All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. |
Badge digitale di cantiere
Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali
nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Lo stesso decreto deve fornire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:
- le modalità di attuazione del badge di cantiere, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate;
- l’elenco degli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per i quali prevedere lo stesso obbligo.
Badge digitale di cantiere: cos’è e come funziona
Il badge digitale di cantiere introdotto dal decreto si profila come un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti nel settore pubblico e privato.
Si tratta di un’evoluzione del tesserino di cantiere previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato badge di cantiere; la nuova norma, infatti, prevede che “le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera“, “ma dotata di un ologramma non riproducibile e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente.”
Il badge digitale di riconoscimento è uno strumento pensato per rafforzare la sicurezza e la trasparenza nel settore delle costruzioni attraverso la creazione di un sistema di tracciabilità e di monitoraggio digitale delle presenze nei cantieri collegato alla piattaforma SIISL (il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). L’obiettivo è garantire controlli più efficaci sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva dei dipendenti
Dotato di un codice univoco anti-contraffazione, consentirà di precompilare i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite il SIISL, registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri e di identificare il percorso formativo del lavoratore in materia di sicurezza. Potrà contenere dati come informazioni personali, impresa di appartenenza, contratto collettivo nazionale applicato e orari di lavoro diventando un vero proprio passaporto della sicurezza.
Il sistema è già stato sperimentato con successo nei cantieri dell’area metropolitana di Roma Capitale e in quelli della ricostruzione post-sisma e in Emilia-Romagna.
Il badge nei cantieri della ricostruzione
Il badge di cantiere è stato introdotto dall’articolo 35, comma 6, del D.L. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e reso operativo dall’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 216/2024.
Esso è fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavorano nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato.
Il sistema prevede un gestionale interoperabile con la nuova sezione “Monitoraggio Cantieri” di GE.DI.SI. e un’app, entrambi realizzati dalla CNCE e messi a disposizione delle Casse del cratere, per il monitoraggio dei flussi di manodopera impiegata nei cantieri della ricostruzione da parte del “Referente di Cantiere” potrà registrare giornalmente le presenze sul sito.
Il “Settimanale di cantiere” contiene, per ciascuna settimana:
- i dati delle imprese presenti sul cantiere;
- i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia;
- i dati relativi ai mezzi presenti;
- i dati relativi al “Badge di cantiere digitale” di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.
Le registrazioni confluiscono attraverso il gestionale nella piattaforma GE.DI.SI. per alimentare automaticamente anche il settimanale di cantiere.
Grazie all’utilizzo di tecnologie come l’NFC e il QR Code, è possibile, inoltre, rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva.
Le Casse Edili comunicano alla Sezione “Monitoraggio Cantieri” l’elenco delle persone che possono accedere per ogni cantiere, nonché l’insieme delle letture dei badge.
Le informazioni contenute nella Sezione “Monitoraggio Cantieri” sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura territorialmente competente per verificare la proprietà dei mezzi e il personale con la relativa posizione lavorativa e incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
Il badge di cantiere digitale nei cantieri di Roma
Un protocollo d’intesa sottoscritto a luglio da Prefettura, Roma città metropolitana, Comune di Roma, Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Roma e Provincia, Edilcassa del Lazio e parti sociali ha previsto l’attivazione di un “badge di cantiere digitale” per la rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro per un periodo sperimentale di sei mesi nei cantieri pubblici di valore superiore al 1,5 milione di euro.
I dati sono raccolti su una “Piattaforma web” messa a disposizione unitariamente dalla Cassa edile di Roma e Provincia e dall’Edilcassa del Lazio.
Al termine della sperimentazione il protocollo si allargherà ai cantieri di importo superiore a 500mila euro. Avranno accesso alla Piattaforma Web le stazioni Appaltanti e l’Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge. Incaricato di vigilare sul rispetto del protocollo da parte dei firmatari è Roma Capitale, che verificherà che “ogni stazione appaltante firmataria del presente Protocollo ne richiami espressamente i contenuti negli atti di gara e nei contratti e che tali disposizioni siano replicate da parte degli affidatari nell’ambito di tutti i contratti stipulati per l’esecuzione dei lavori”.
Patente a crediti: inasprite le sanzioni
Il testo introduce una serie di modifiche al meccanismo della patente a crediti nel settore della sicurezza nei cantieri. In primo luogo, è previsto un inasprimento delle sanzioni legate alla patente a punti, con l’importo massimo che passa da 6.000 a 12.000 euro, rendendo più gravose le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Viene poi aggiunto il comma 7-bis all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che, per le violazioni indicate al n. 21 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS).
Infine, nell’ambito della sospensione cautelare della patente a crediti in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, la bozza prevede un flusso informativo obbligatorio tra le Procure della Repubblica e l’Ispettorato nazionale del lavoro: le Procure devono trasmettere tempestivamente all’INL tutte le informazioni necessarie per adottare il provvedimento, basandosi sugli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, garantendo così decisioni cautelari fondate e tempestive.
| Comma 8 art. 27 D.Lgs.81/08 (vigente) | Comma 8 art. 27 D.Lgs. 81/2008 (con eventuali modifiche) |
| Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14. | Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14. |
Decurtazione dei punti della patente a crediti
La bozza di modifica interviene sul meccanismo di decurtazione dei punti della patente a crediti previsto dall’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08, apportando alcune variazioni significative:
- incremento dei punti decurtati:
- per la condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (n. 21 dell’Allegato I-bis), i punti decurtati per ciascun lavoratore passano da 1 a 5, aumentando così la gravità della sanzione in caso di violazioni;
- soppressione dei numeri 22 e 23:
- vengono eliminati i riferimenti relativi alle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 12/2002;
- di conseguenza, all’interno del numero 24 dell’Allegato I-bis viene eliminato ogni riferimento ai numeri 22 e 23, semplificando e rendendo più chiaro il sistema di decurtazione dei punti.
Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche sono effettuate in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/08.
Notifica preliminare
Il decreto legge apporta una modifica all’Allegato XII del D.Lgs. 81/08, relativo al contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, aggiungendo al punto 12 l’indicazione che le imprese già selezionate devono essere specificate anche in relazione a quelle che operano in regime di subappalto.
Interventi in materia di prevenzione e di formazione: più spazio di manovra all’INAIL
Il decreto modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. In dettaglio:
- comma 4-bis: a partire dal 2026, l’INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione almeno 35 milioni di euro per finanziare interventi mirati di formazione e divulgazione della sicurezza, anche attraverso strumenti digitali e percorsi di istruzione duale, nonché per incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comma 5-ter: l’INAIL promuove interventi formativi nei settori a elevata incidenza infortunistica, in particolare costruzioni, logistica e trasporti, utilizzando i Fondi interprofessionali;
- comma 5-quater: vengono autorizzati interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti;
- comma 6-bis: l’INAIL potrà promuovere campagne informative e progetti formativi rivolti alle istituzioni scolastiche, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
All’articolo 15 del D.lgs. 81/08 è aggiunto la lettera z-bis al comma 1 includendo così tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.
Per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale stabilisce le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico dei RLS, rispettando il principio di proporzionalità in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio delle attività svolte (art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/08).
Fascicolo elettronico del lavoratore
Il decreto legge aggiorna la normativa sulla registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori tramite la formazione: il precedente libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con inserimento dei dati anche nella piattaforma SIISL. Tale modifica consente una gestione più integrata e digitale delle informazioni formative, garantendo al datore di lavoro e agli organi di vigilanza strumenti più completi per la programmazione della formazione e per la verifica degli obblighi di sicurezza.
| Art. 37 comma 14 D.Lgs. 81/08 (vigente) | Art. 37 comma 14 D.Lgs. 81/08 (testo con eventuali modifiche) |
| Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. | Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 . Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto |
Modalità di accertamento della tossicodipendenza sui luoghi di lavoro
Il decreto legge aggiorna il comma 4-bis dell’articolo 41 prorogando il termine entro il quale devono essere rivisitate le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza al 31 dicembre 2026. Inoltre, viene introdotta una disposizione che autorizza il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a intervenire con proprio decreto entro sessanta giorni dal termine per attuare quanto stabilito dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni, garantendo così una tempistica più chiara per l’applicazione delle nuove regole.
| Art. 41 comma 4-bis D.Lgs. 81/08 (testo vigente) | Art. 41 comma 4-bis D.Lgs. 81/08 (testo con eventuali modifiche) |
| Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. | Entro il 31 dicembre 2026, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato ad intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo. |
Comunicazioni degli organismi paritetici
Il comma 8-bis dell’art, 41 viene completamente aggiornato: gli organismi paritetici, tramite l’INAIL, dovranno ora comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all’Ispettorato nazionale del lavoro oltre che all’INAIL, tutti i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis e alle aziende che hanno ricevuto consulenza e monitoraggio con esito positivo.
| Art. 51 comma 8-bis D.Lgs. 81/08 (testo vigente) | Art. 51 comma 8-bis D.Lgs. 81/08 (testo con eventuali modifiche) |
| Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. | Gli organismi paritetici, per il tramite dell’INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di cui al comma 8;) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;) le aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo. |
Mantenimento in efficienza dei DPI
Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano sempre efficienti e igienicamente idonei, provvedendo alla loro manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. La modifica chiarisce inoltre che lo stesso obbligo si applica anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono funzione di dispositivo di protezione individuale.
| Art. 77 comma 4 lettera a) D.Lgs. 81/08 (testo vigente) | Art. 77 comma 4 lettera a) D.Lgs. 81/08 (testo vigente) |
| mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante | mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi |
Scale verticali: aggiornamento dei requisiti di sicurezza
Il Decreto Sicurezza interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti modificandone le misure di prevenzioni contro le cadute dall’alto e aggiornando le soluzioni tecniche previste. La normativa vigente limita l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 5 metri, con inclinazione superiore a 75°; il nuovo testo abbassa la soglia a 2 metri e introduce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale, da individuare sulla base della valutazione dei rischi.
Vengono confermate le distanze minime dei pioli dalla parete (almeno 15 cm) e, qualora si scelga la gabbia, restano invariati i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm), con lo scopo di impedire la caduta verso l’esterno dell’utilizzatore.
| Art. 113 comma 2 D.Lgs. 81/08 (testo vigente) | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 81/08 (testo con eventuali modifiche) |
| Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro | Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60 |
Revisione dei sistemi di protezione cadute dall’alto
La bozza modifica l’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 e riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) e definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo. Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116.
| Art. 115 D.Lgs. 81/08 (testo vigente) | Art. 115 D.Lgs. 81/08 (testo con eventuali modifiche) |
| Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:) assorbitori di energia;) connettori;) dispositivo di ancoraggio;) cordini;) dispositivi retrattili;) guide o linee vita flessibili;) guide o linee vita rigide;) imbracature.2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. | Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono: a) parapetti; b) reti di sicurezza.2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:) sistemi di trattenuta;) sistemi di posizionamento sul lavoro;) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;) sistemi di arresto caduta.Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).3. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.4. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116. |
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
La la tutela assicurativa INAIL si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi “formazione scuola-lavoro” e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.
Si prevede inoltre che e convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Linee guida per il Near miss e incentivi per sistemi e gestione della sicurezza: misure annunciate ma non presenti nella bozza
Nel comunicato stampa del Governo sono annunciati anche:
- l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
- strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
Nella bozza in nostro possesso queste misure risultano stralciate, come pure altre novità relative all’aggiornamento delle linee applicative per la valutazione dello stress lavoro correlato, in vigore dal 2010, anche alla luce delle recenti evoluzioni nell’organizzazione del lavoro (smart working) e alla maggiore selettività per la formazione degli organismi paritetici e a chiarimenti sulla formazione per il preposto alla sicurezza (dovrà essere svolta in presenza e non da remoto).
Requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione
Il decreto stabilisce che, fermo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la Conferenza permanente Stato-Regioni, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, dovrà definire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l’obiettivo di elevare la qualità dell’offerta formativa. Tali criteri riguardano la competenza e l’esperienza certificata, l’adeguata organizzazione e le risorse disponibili dei soggetti formatori, e devono essere rispettati anche dai soggetti già accreditati. La disposizione specifica inoltre che l’attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sorveglianza sanitaria e medico competente
Si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (art. 20 comma 2 lett. i)).
Con l’introduzione della nuova lettera a-bis all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al Medico Competente viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.
Inoltre, la modifica introdotta all’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, entro dodici mesi, il Ministero della Salute definisca — tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l’esecuzione delle proprie attività (art. 39, comma 2, lett. a).
FONTE: “BibLus – biblus.acca.it“
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