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Ministero del Lavoro – Interpello n. 5 del 30/01/2014 – Lecito il contratto di somministrazione solo se l’azienda esibisce il DVR

ministero-del-lavoro1Non è applicabile il contratto di fornitura di lavoro, qualora l’azienda utilizzatrice non sia in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo documento di valutazione rischi (Interpello Ministero del lavoro n. 5/2014).

La Confindustria, con istanza di interpello, ha richiesto chiarimenti nell’ambito dell’applicazione del contratto di somministrazione, circa l’obbligo o meno dell’impresa utilizzatrice a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tal proposito la Legge Biagi ha previsto che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi”, dove dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione alla Direzione del lavoro.
Inoltre, già dalla precedente normativa risultava che la fornitura di lavoro temporaneo era vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; lasciando intendere l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia.
Come già rilevato nell’interpello n. 26/2007, il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita“.
Pertanto, il Ministero ha chiarito che non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).

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