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Modelli dichiarativi anno 2015: sono in rete Iva, 730, 770 e Cu

730-docNon presentano particolari modifiche di contenuto rispetto alle bozze ed entrano a pieno titolo, insieme alle istruzioni, nella sezione del sito dell’Agenzia a loro riservata.

On line la versione definitiva dei modelli Cu, 770 (ordinario e semplificato) Iva (base e ordinario) e 730, da utilizzare nel 2015. Molte le novità di quest’anno, dalla dichiarazione precompilata alla Certificazione unica, che prende il posto dello “storico” Cud, aprendosi anche ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e “diversi”.

Cu e 730
Da quest’anno il Cud cambia nome e look, amplia l’ambito dei destinatari e diventa “Certificazione unica”. I sostituti d’imposta dovranno rilasciare il modello Cu 2015, entro il 28 febbraio, a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta. Inoltre dovranno trasmetterne i dati all’Agenzia entro il 7 marzo (quest’anno, il termine, cadendo di sabato, slitta a lunedì 9). Ai lavoratori dipendenti, poi, si aggiungono i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni e di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d’acconto o di imposta.
La trasmissione del nuovo modello Cu è propedeutica alla “dichiarazione precompilata”, introdotta dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”), che sarà resa disponibile dal 15 aprile. Il progetto parte quest’anno in via sperimentale e riguarda, in prima battuta, i contribuenti che presentano tipologie reddituali “semplici”, principalmente redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, normalmente dichiarati attraverso il modello 730.
È proprio questa la più importante novità del 730/2015, anch’esso ora in versione definitiva, con relative istruzioni, sul sito dell’Agenzia. Da quest’anno, il termine di presentazione è fissato al 7 luglio.

Iva
Passano in bella copia anche i modelli Iva, arricchiti da nuovi righi per accogliere le recenti modifiche normative. Tra queste, si ricordano quelle relative al nuovo regime forfetario per imprenditori, artisti e professionisti, ai rimborsi, al plafond e alle opzioni per regimi speciali.
Per quanto riguarda il nuovo regime forfetario introdotto dall’ultima legge di stabilità, chi se ne avvale dal 2015 deve comunicare nel quadro VA che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva; nel rigo VF56 va ricompresa l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione.
In materia di rimborsi, il quadro VX è stato modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione introdotte dal “decreto semplificazioni”. Non sono, quindi, più previsti i campi per i contribuenti virtuosi, ma una sola casella per individuare i contribuenti esonerati dalla prestazione delle garanzie. Il provvedimento ha infatti previsto l’innalzamento da 5 a 15mila euro del limite entro il quale è possibile richiedere i rimborsi senza necessità di prestare alcuna garanzia.
Novità anche per gli esportatori abituali. Questi ultimi dovranno indicare nel rigo VE 30 gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di lettera d’intento (approvato con provvedimento del 12 dicembre scorso). Si ricorda che, con il “decreto semplificazioni”, l’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento è passato dal fornitore all’esportatore abituale. In sede di dichiarazione Iva annuale, il fornitore è tenuto a riepilogare le lettere d’intento ricevute.
Nel quadro VO, infine, sono state introdotte le caselle relative alle opzioni per la determinazione forfetaria del reddito delle società agricole.

770
In campo, infine, pure i modelli 770, ordinario e semplificato. Il primo va utilizzato per comunicare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati; il secondo per i dati relativi alle altre tipologie di redditi (lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, lavoro autonomo, provvigioni, diversi) e i dati contributivi, previdenziali e assicurativi.

FONTE: fiscooggi.it

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