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Montaggio errato del ponteggio, le responsabilità del coordinatore della sicurezza

Cassazione: in presenza di un ponteggio montato in maniera errata, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è responsabile anche di eventuali comportamenti imprudenti degli operai.

La sentenza penale n. 2845/2021 della Cassazione chiarisce le responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in presenza di un ponteggio montato male e quindi insicuro.

Il montaggio errato dell’impalcatura infatti potrebbe indurre l’operaio ad assumere atteggiamenti sconsiderati ed imprudenti: ciò è imputabile alla negligenza del coordinatore per la sicurezza.

Il tecnico infatti è tenuto a vigilare sia sul corretto montaggio sia sull’efficienza del ponteggio, al fine di ottimizzare la sicurezza dei lavoratori.

Il caso

Un operaio era impegnato a lavorare su un’impalcatura ai balconi di un fabbricato. L’impalcatura risultava montata troppo discostata dalla facciata, tanto da lasciare abbastanza spazio per il passaggio di una persona. Il lavoratore, dovendo spostarsi in altro punto dell’impalcatura, aveva creduto bene di far prima (invece di usare il percorso apposito ma più distante) di calarsi attraverso lo spazio tra la facciata del fabbricato e le passerelle dell’impalcatura (in quel punto prive anche di barriere protettive).

In questo modo, l’operaio finiva per perdere l’equilibrio (a causa anche di un cedimento parziale della vecchia impalcatura) infortunandosi.

Per tale accadimento al CSE veniva imputato:

  • di non avere adeguatamente valutato il POS (Piano operativo di sicurezza) della ditta appaltatrice privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel genere, provvedendo nel caso all’adeguamento rispetto al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento);
  • di non avere sollecitato l’appaltatore alla messa a norma del ponteggio, pericoloso ed inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e per carenza di interventi di manutenzione.

Il coordinatore della sicurezza si difendeva lamentando:

  • la condotta imprudente ed imprevedibile (cd. abnorme) dell’operaio infortunato;
  • che non era tra le sue mansioni il controllo costante sull’andamento dei lavori, mansione quest’ultima che competeva al datore di lavoro e al responsabile dei lavori.

Dopo le condanne al tecnico da parte del tribunale ordinario e della Corte d’Appello, la vicenda giungeva presso la Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I giudici della Cassazione premettono che il coordinatore della sicurezza è garante della incolumità dei lavoratori, essendo tenuto:

  • al controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché alla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro;
  • ad una scrupolosa verifica della idoneità del POS e della sua coerenza rispetto al PSC e nell’assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Gli ermellini in merito precisano che:

il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall’impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all’esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti.

In conclusione, secondo la Cassazione, l’atteggiamento pericoloso ed imprudente dell’operaio infortunato è stato indotto e favorito dal ponteggio montato scorrettamente, poco agevole e adatto alle lavorazioni per le quali era richiesto e carente per la sicurezza di chi vi lavorava.

Il coordinatore della sicurezza è responsabile dell’atteggiamento imprudente dell’operaio, poiché avrebbe dovuto prendere seri provvedimenti al fine di eliminare i pericoli (derivanti da un’impalcatura montata male) e il complessivo stato d’incuria in cui versava lo stesso ponteggio.

Il ricorso, quindi, non è accolto.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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