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Residui di produzione: sottoprodotti o rifiuti? In Gazzetta il regolamento

Residui di produzione: dal 2 marzo in vigore il Regolamento per la qualifica come sottoprodotti e non rifiuti. Le definizioni di prodotto, residui di produzione e sottoprodotto.

L’art 184 bis del dlgs 152/2006 ha stabilito i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto.

In particolare, si parla di sottoprodotto e non di rifiuto per qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
  • la sostanza o l’oggetto sarà certamente utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
  • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
  • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana

Per favorire l’utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell’Ambiente ha emanato un apposito Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2017 (dm 3 ottobre 2016, n. 264).

Il Regolamento entrerà in vigore il 2 marzo 2017.

Dm 3 ottobre 2016, n. 264, i contenuti del Regolamento

Il Regolamento definisce alcune modalità con le quali è possibile dimostrare il soddisfacimento delle condizioni che consentono di classificare un residuo di produzione quale sottoprodotto ed escluderlo, quindi, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Al fine di garantire un’uniformità nell’applicazione, vengono fornite le seguenti definizioni:

  • prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica
  • residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto
  • sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del dlgs 15/ 2006

Sono presenti 2 allegati:

Allegato 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia,  suddiviso in 2 sezioni:

  • sezione 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici
  • sezione 2 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione

In relazione alle biomasse riportate nelle due sezioni, viene individuato un elenco delle principali norme che ne regolamentano l’impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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